Art. 7 Commissione per la valutazione dei P.O.D. 1. La valutazione dei P.O.D. e' effettuata da una apposita commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 3, comma 2. La commissione e' formata da un numero dispari di componenti non superiore a cinque membri. La partecipazione ai lavori della commissione e' a titolo gratuito, non prevede compensi ne' rimborso spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere ai soggetti proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni documentali sulla base delle indicazioni della commissione di valutazione. A tal fine il Ministero assegna un termine congruo, comunque non superiore a quarantacinque giorni dall'invio della richiesta, per provvedere agli adempimenti richiesti. La mancata integrazione documentale verra' valutata dalla commissione. 3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, redige la graduatoria in ordine di punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.