Art. 7 
 
              Commissione per la valutazione dei P.O.D. 
 
  1.  La  valutazione  dei  P.O.D.  e'  effettuata  da  una  apposita
commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare dopo la scadenza del termine  di  presentazione
delle domande di  finanziamento  di  cui  all'art.  3,  comma  2.  La
commissione e'  formata  da  un  numero  dispari  di  componenti  non
superiore  a  cinque  membri.  La  partecipazione  ai  lavori   della
commissione e' a titolo gratuito, non prevede compensi  ne'  rimborso
spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere ai  soggetti
proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti
e/o integrazioni  documentali  sulla  base  delle  indicazioni  della
commissione di valutazione.  A  tal  fine  il  Ministero  assegna  un
termine congruo,  comunque  non  superiore  a  quarantacinque  giorni
dall'invio  della  richiesta,   per   provvedere   agli   adempimenti
richiesti. La mancata integrazione documentale verra' valutata  dalla
commissione. 
  3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di
quanto previsto dall'art. 6,  redige  la  graduatoria  in  ordine  di
punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.