Art. 9 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Con successivo  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  viene  trasferita,  in  favore  di
ciascun beneficiario, una prima quota,  a  titolo  di  anticipazione,
pari al 50% del finanziamento attribuito.  Condizione  necessaria  al
trasferimento della quota  di  anticipo  e'  l'avvenuta  stipula  del
contratto di fornitura dei mezzi di trasporto scolastico previsti dal
P.O.D. Tale verifica e' effettuata sul  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo n. 229/2011 sulla base delle  informazioni  correlate  al
CIG. Il trasferimento avviene  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione da parte del Ministero della richiesta di erogazione  della
prima quota di finanziamento avanzata dal beneficiario ed  a  seguito
dell'esito positivo della verifica di cui al periodo precedente. 
  2. Con successivo  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare si provvede a  trasferire  il  saldo
finale del finanziamento attribuito, al netto di  eventuali  economie
e/o  ribassi  d'asta,  a  seguito  di  valutazione   positiva   della
documentazione di cui al successivo art. 12  trasmessa  dal  soggetto
beneficiario o riscontrabile attraverso il sistema di cui al  decreto
legislativo n. 229/2011 e dalla quale risulti  anche  la  conclusione
del P.O.D.