Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie che sono  rese  disponibili  per  la
gestione della situazione di emergenza di cui in  premessa  entro  il
limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00. 
  2. Per le finalita' di cui all' art. 1, comma 1, e per  far  fronte
ad altre attivita' connesse alla gestione dell'emergenza, la  Regione
autonoma della Sardegna e' autorizzata anche ad utilizzare le risorse
trasferite  ai  sensi  dell'art.  5  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020,  nella
contabilita' speciale aperta ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli