Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa entro il limite massimo complessivo di euro 18.000.000,00. 2. Per le finalita' di cui all' art. 1, comma 1, e per far fronte ad altre attivita' connesse alla gestione dell'emergenza, la Regione autonoma della Sardegna e' autorizzata anche ad utilizzare le risorse trasferite ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020, nella contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli