Art. 2 1. Nell'anno 2019, in via sperimentale, le citta' metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, al valore medio pari al 24 per cento della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione e' vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' riproporzionato al 100 per cento; b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestivita' dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'11 per cento; e) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 9.309. 2. Le citta' metropolitane che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lettera c) valutato sull'esercizio 2019, possono incrementare nell'anno 2019, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nell'anno di riferimento, il valore dell'indicatore di cui alla lettera a). Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2594