IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 12-novies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in
materia di imposta  di  bollo  virtuale  sulle  fatture  elettroniche
inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art.  1,  commi
211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  con  il  quale  e'
stato disposto che l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non
recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta  di  bollo  e,  nei
casi di ritardato, omesso o  insufficiente  versamento  dell'imposta,
comunica al contribuente l'imposta, la sanzione amministrativa dovuta
ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, ridotta  ad  un  terzo  e  gli  interessi  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione, rinviando ad un apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  l'individuazione  delle  modalita'  di
attuazione delle medesime disposizioni; 
  Visto il comma 1-bis dell'art.  17  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, con il quale e'  stata  prevista  una  riduzione  degli
adempimenti  per  il  contribuente  nel  caso  in  cui  gli   importi
dell'imposta di bollo dovuta per il primo  ed  il  secondo  trimestre
siano inferiori a 250 euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto  e,
in particolare, gli articoli  21,  35  e  39,  che,  rispettivamente,
dettano disposizioni in materia  di  fatturazione  delle  operazioni,
disposizioni regolamentari concernenti le  dichiarazioni  di  inizio,
variazione e  cessazione  attivita'  e  tenuta  e  conservazione  dei
registri e dei documenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   in
particolare  l'art.  17  concernente  il  versamento  unitario  delle
imposte e la compensazione; 
  Visto il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  in
particolare l'art. 13, comma 1, concernente  i  ritardati  od  omessi
versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  il  «Codice  dell'amministrazione
digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale  stabilisce
che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le
tecnologie»; 
  Visto l'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, concernente la trasmissione delle fatture  elettroniche  tramite
il Sistema di interscambio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del  25  marzo  2011,
recante «Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117  del  21
maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi  del  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia delle finanze 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno  2014,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  5
del  7  gennaio  2019,  concernente  le  modalita'  di   assolvimento
dell'imposta di bollo su fatture elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente  la
trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo
2014, n. 23; 
  Sentito  il   Ministro   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alle modalita' di assolvimento 
            dell'imposta di bollo su fatture elettroniche 
 
  1. All'art. 6  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  146
del 26 giugno 2014, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai  documenti  ed
ai registri emessi o utilizzati durante l'anno  avviene  in  un'unica
soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura  dell'esercizio.  Il
pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse  nel
primo,  nel  terzo  e  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno   di
riferimento e' effettuato entro  l'ultimo  giorno  del  secondo  mese
successivo  alla  chiusura  del   trimestre   mentre   il   pagamento
dell'imposta relativa alle fatture elettroniche  emesse  nel  secondo
trimestre solare e' effettuato entro l'ultimo giorno del  terzo  mese
successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in  cui  l'ammontare
dell'imposta  di  bollo   complessivamente   dovuta   sulle   fatture
elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno  non  superi
l'importo di 250 euro,  il  contribuente,  in  luogo  della  scadenza
ordinaria, puo' procedere al pagamento entro il termine previsto  per
il versamento  dell'imposta  relativa  al  secondo  trimestre  solare
dell'anno di riferimento. Qualora  l'importo  dell'imposta  di  bollo
dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse  nei  primi  due
trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non  superi
l'importo  di  250  euro,  il   pagamento   dell'imposta   di   bollo
complessivamente  dovuta  sulle  fatture  elettroniche   emesse   nei
predetti trimestri puo' essere effettuato entro il  termine  previsto
per il versamento dell'imposta relativa  al  terzo  trimestre  solare
dell'anno  di  riferimento.  Per  le  fatture  elettroniche   inviate
attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211  e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia  delle  entrate,
sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre,
all'integrazione  delle  fatture   che   non   riportano   l'evidenza
dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma  per  le  quali  l'imposta
risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente  o
prestatore,  o  dell'intermediario   delegato,   con   le   modalita'
telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo  mese
successivo alla chiusura del trimestre; il cedente  o  prestatore,  o
l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una  o
piu' fatture integrate  dall'Agenzia  delle  entrate,  non  risultino
realizzati i presupposti per  l'applicazione  dell'imposta  di  bollo
procede,  entro  l'ultimo  giorno  del  primo  mese  successivo  alla
chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.  Per  le
fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di  interscambio  nel
secondo trimestre  solare  dell'anno,  il  cedente  o  prestatore,  o
l'intermediario delegato, puo' procedere  alla  variazione  dei  dati
comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza
di variazioni da parte del contribuente, si intendono  confermate  le
integrazioni  effettuate.  L'Agenzia  delle  entrate  rende  noto  al
cedente o prestatore,  o  all'intermediario  delegato,  in  modalita'
telematica, entro il giorno  15  del  secondo  mese  successivo  alla
chiusura   del   trimestre,   l'ammontare   dell'imposta   di   bollo
complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il
Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata  sulla
base delle fatture per le quali il cedente o prestatore  ha  indicato
l'assolvimento dell'imposta nonche'  delle  integrazioni  di  cui  al
periodo precedente,  come  eventualmente  variate  dal  contribuente.
Detto termine e' prorogato al 20 settembre dell'anno  di  riferimento
per  le  fatture  elettroniche  inviate   tramite   il   Sistema   di
interscambio nel secondo trimestre  solare  dell'anno.  Il  pagamento
dell'imposta dovuta sulle fatture  elettroniche  inviate  tramite  il
Sistema  di  interscambio  puo'  essere  effettuato  per  l'ammontare
calcolato  dall'Agenzia  mediante  il  servizio  presente  sul   sito
dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo  IVA,
con addebito su conto corrente bancario o  postale.  Resta  salva  la
possibilita' di effettuare il pagamento dell'imposta di  bollo  sulle
fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  con  modalita'
telematiche. Le fatture elettroniche per  le  quali  e'  obbligatorio
l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica  annotazione
di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.   Le   modalita'   tecniche   per   l'effettuazione   delle
integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio
da parte dell'Agenzia delle entrate, nonche' le modalita' telematiche
per la messa a disposizione, la consultazione  e  la  variazione  dei
dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore,
o dell'intermediario delegato, sono stabilite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentita  la  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione». 
  2. Nei casi in cui  i  dati  indicati  nelle  fatture  elettroniche
inviate tramite il Sistema di interscambio non siano  sufficienti  ai
fini dell'integrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 6,  comma  2,
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  17  giugno
2014, come sostituito dal comma 1, resta  ferma  la  possibilita'  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate  di   procedere   alla   verifica
dell'imposta di bollo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.