Art. 2
Procedure per il recupero dell'imposta di bollo
non versata e irrogazione delle sanzioni
1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle
entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento
dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate
tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del
presente decreto, comunica al contribuente, con modalita'
telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa
dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi
dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non
provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme
rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo
definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa
dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.
2. Le modalita' telematiche per l'invio delle comunicazioni da
parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma
2-bis, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
giugno 2014.