Art. 2 
 
           Procedure per il recupero dell'imposta di bollo 
              non versata e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle
entrate  rilevi  il  ritardato,  omesso  o  insufficiente  versamento
dell'imposta di  bollo  dovuta  sulle  fatture  elettroniche  inviate
tramite il Sistema di interscambio di cui all'art.  1,  commi  211  e
212, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  resa  nota,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art.  1,  comma  1,  del
presente   decreto,   comunica   al   contribuente,   con   modalita'
telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione  amministrativa
dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche'  degli  interessi
dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del  mese  antecedente   a   quello
dell'elaborazione  della  comunicazione.  Se  il   contribuente   non
provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute  entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta
giorni dal ricevimento della  comunicazione  definitiva  delle  somme
rideterminate  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dallo   stesso
contribuente in merito ai pagamenti  dovuti,  il  competente  ufficio
dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a  ruolo  a  titolo
definitivo dell'imposta non versata,  della  sanzione  amministrativa
dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. 
  2. Le modalita' telematiche  per  l'invio  delle  comunicazioni  da
parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con il  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di  cui  all'art.  6,  comma
2-bis, del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
giugno 2014.