Art. 2 Procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni 1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, comunica al contribuente, con modalita' telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. 2. Le modalita' telematiche per l'invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 2-bis, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014.