Art. 3 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o  maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate,  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.