Art. 2 1. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e' attribuito un compenso determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. In caso di revoca dell'incarico, al Commissario straordinario spetta esclusivamente il compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente svolta. 3. Gli oneri del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui al citato art. 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.