Art. 2 
 
  1. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 206,  comma  1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e'  attribuito  un  compenso
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in misura non superiore a quella prevista dall'art. 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. In caso di revoca dell'incarico,  al  Commissario  straordinario
spetta  esclusivamente   il   compenso   previsto   con   riferimento
all'attivita' effettivamente svolta. 
  3. Gli oneri del  presente  articolo  sono  posti  a  carico  delle
risorse di cui al citato art. 206,  comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34.