Art. 2
1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a
produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni
sostitutivi per l'anno 2020, in considerazione delle risultanze dei
monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie
di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192
del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che
non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno
sostitutivo per l'anno 2013 ne' successivamente e intendono
richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2020, possono presentarla,
redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2020 da inviare
per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del
tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui e'
affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e
successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta nel 2020 da
coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti,
continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2021, salvo
monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2021 ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino
al 31 dicembre 2020, gli enti titolari dei progetti di servizio
civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto
stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il
servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i
nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando
il periodo di fruizione del servizio stesso.
2. In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il
pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte
dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, e' effettuato dal Ministero
dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo
1316 per le partite di propria competenza, mentre e' anticipato
dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell'indicato Ufficio, a valere sulle risorse di
cui al capitolo 1319.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 novembre 2020
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n.
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