Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 1. All'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il produttore, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 1, lettera b-bis), e 3.»; b) al comma 2, le parole: «utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all'assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un'opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale, l'avvenuto deposito dell'opera ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l'opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.».