Art. 4 
 
           Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 
 
  1. All'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  produttore,
l'impresa  cinematografica  o  audiovisiva  italiana   che   esercita
l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e
audiovisive ed e' titolare  dei  diritti  di  sfruttamento  economico
dell'opera ai sensi della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  richiede
l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando  apposita
domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla  data
della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o  sul
web. E' fatto salvo quanto disposto dall'art.  4,  commi  1,  lettera
b-bis), e 3.»; 
    b) al comma 2, le parole: «utilizzando  la  piattaforma  messa  a
disposizione dalla DG Cinema  ed»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«secondo le indicazioni specifiche contenute nei  moduli  predisposti
dalla DG Cinema e audiovisivo e»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma  2-bis:  «2-bis.
Nel caso di  opera  cinematografica  o  audiovisiva  destinataria  di
contributi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, lettera  b),  con  la
richiesta  di  iscrizione  deve  essere  allegata  copia  degli  atti
concessori o indicato  il  sito  istituzionale  che  riporta  i  dati
relativi all'assegnazione dei contributi. La richiesta di  iscrizione
di un'opera cinematografica o audiovisiva  italiana  destinataria  di
contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre  2016,  n.  220,
attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale,  l'avvenuto
deposito dell'opera  ai  sensi  dell'art.  7  della  medesima  legge.
Qualora, al momento della richiesta di iscrizione,  l'opera  non  sia
stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata  presso  la
Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo  periodo  deve
essere  comunque  trasmessa  ad  integrazione  della   richiesta   di
iscrizione entro il termine di cui al comma 1.».