Art. 5 
 
           Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 
 
  1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della
trascrizione degli atti di cui all'art.  4,  e'  presentata  apposita
nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3
e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e
audiovisivo.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis:  «1-bis.
Qualora un atto abbia  per  oggetto  piu'  opere  cinematografiche  e
audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante  distinte
note di trascrizione,  ognuna  riportante  il  contenuto  dispositivo
relativo a ciascuna opera.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) al comma 3, le parole: «si riferisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art.  5,
comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresi' la  regolarita'
e la continuita' dei trasferimenti dei diritti.»; 
    e) al  comma  4,  le  parole:  «ovvero  la  mancata  trascrizione
specificando, in quest'ultimo caso,  le  relative  motivazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «o   la   richiesta   di   rettifiche,
integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione»; 
    f) dopo  il  comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Con
l'eccezione degli atti di concessione di  sovvenzioni  pubbliche,  ai
fini della trascrizione sul Registro, gli  atti  di  cui  all'art.  4
devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e
devono essere  presentati  in  modalita'  telematica,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Con  apposito  decreto,  il
direttore generale Cinema e audiovisivo puo' specificare le ulteriori
modalita' operative relative alla tenuta del Registro.».