Art. 5 Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 4, e' presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.»; c) il comma 2 e' abrogato; d) al comma 3, le parole: «si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresi' la regolarita' e la continuita' dei trasferimenti dei diritti.»; e) al comma 4, le parole: «ovvero la mancata trascrizione specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione»; f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con l'eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all'art. 4 devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il direttore generale Cinema e audiovisivo puo' specificare le ulteriori modalita' operative relative alla tenuta del Registro.».