IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE; 
  Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016,  n.  135,  recante
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica il  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39; 
  Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni  attribuite  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  dal  presente  decreto  e'
finanziato dai contributi degli iscritti nel registro; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale  l'entita'  dei  contributi,
commisurati ai  costi  diretti  o  indiretti  della  vigilanza,  sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469, recante norme di  semplificazione  del  procedimento  per  il
versamento di somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni  recante  il  «Codice  dell'amministrazione
digitale» (CAD); 
  Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e  l'art.  8,
comma 1, lettera g) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia  di
revisione legale dei conti; 
  Vista la determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  21
settembre  2011,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita'  di  cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn.  144
e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del  29  agosto  2012,  n.  201,  nonche'  i
decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e  n.  16  dell'8  gennaio  2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del  20  febbraio  2013,  n.  43,
attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n.  39  del
2010; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82,  in  materia  di  «Effettuazione  di  pagamenti   con   modalita'
informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette  a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',  una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'
tra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
di  cui  all'art.  64,  l'autenticazione  dei  soggetti   interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che modifica l'art.  64,  comma  2-quater  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso  ai  servizi  in
rete  erogati  dalle   pubbliche   amministrazioni   che   richiedono
identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di
identita' elettronica; 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi
in rete tramite applicazione su dispositivi mobili  anche  attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»; 
  Ritenuto di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entita'
del  contributo  annuale  dovuto  dagli  iscritti  nel  registro  dei
revisori legali nella misura di euro 35,00, comprensivo  delle  spese
di produzione degli  avvisi  di  pagamento,  a  copertura  dei  costi
diretti  e  indiretti   delle   funzioni   conferite   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dall'art. 21 del decreto legislativo n.
39/2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Contributo annuale a carico degli iscritti 
                  nel registro dei revisori legali 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  l'entita'  del  contributo
annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori  legali  e'
determinato in euro 35,00. 
  2. L'importo del contributo annuale,  comprensivo  delle  spese  di
produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in  unica  soluzione
entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalita' di cui  all'art.
2, e non e'  frazionabile  in  rapporto  alla  durata  di  iscrizione
nell'anno. 
  3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali  e  le
societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A»
e «B» del registro alla data del  1°  gennaio  di  ogni  anno.  Fermo
restando il  contributo  di  iscrizione  posto  a  carico  dei  nuovi
iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che  in  corso
d'anno sono iscritti per la prima volta  nel  registro  dei  revisori
legali sono tenuti al pagamento  del  contributo  annuale  a  partire
dall'anno successivo a quello di iscrizione. 
  4. L'ammontare del  contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
aggiornato nella misura necessaria alla  copertura  del  costo  della
vigilanza.  L'aggiornamento  avra'  effetto  a  decorrere   dall'anno
successivo a quello della pubblicazione del  relativo  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  5. Nel caso di omesso o  ritardato  pagamento  dei  contributi,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare  nei  confronti
dei soggetti morosi  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  24-ter  del
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli
interessi nella misura legale,  con  decorrenza  dalla  scadenza  del
contributo e sino alla data dell'effettivo  versamento,  nonche'  gli
oneri amministrativi connessi alla correlata  attivita'  di  recupero
del credito.