IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a
quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge  n.  232
del 2016 e per acquisire elementi informativi utili  per  la  finanza
pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata  legge  n.  232
del 2016, con tempi e modalita' definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del  2016,  ai
sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi
di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione dei risultati  conseguiti,  firmata  digitalmente,  ai
sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e
con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del  citato
art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016
che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali, e che, ai  fini  della  determinazione  del
predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli
1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le  spese  finali  sono  quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3  del  medesimo  schema  di  bilancio,
compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato,  di
entrata e di spesa, al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento, mentre non rileva la quota del  fondo  pluriennale
vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati
definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno
precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del  2016  che
disciplina, in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui
all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  le  sanzioni  da
applicare agli enti inadempienti; 
  Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016,  che
disciplina le sanzioni da  applicare  nel  caso  in  cui  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti  per  la  certificazione  dei
risultati del pareggio di bilancio, alle regioni  che  rispettano  il
saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale  di  cassa
non negativo fra le entrate e le spese finali,  sono  assegnate,  con
decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30
luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate  dal  bilancio
dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma  475,  lettera
b),  per  essere  destinate  alla  realizzazione   di   investimenti.
L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  regione  e'   determinato
mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano.
Le regioni che conseguono il  saldo  finale  di  cassa  non  negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti  il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione  erogata
dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento
della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al  medesimo
esercizio; 
  Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n.  232,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2018  con
riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del
rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali
risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il
saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  puo'  essere
innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai  sensi  del
predetto comma 28; 
  Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243,  che  prevedono  la  possibilita'  di  effettuare   investimenti
finanziati  da  operazioni  di  indebitamento  e  dall'utilizzo   dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base  dei  patti
di solidarieta' nazionali, disciplinati con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione  dell'art.  10,  comma  5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita'  di
attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n.
243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali; 
  Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che gli enti territoriali non  possono  beneficiare  di
spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario  successivo
a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente
qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per  una
quota inferiore al 90 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede
che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); 
  Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4,  comma  11  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  febbraio  2017,  n.  21,  i
quali prevedono che  gli  enti  beneficiari  degli  spazi  finanziari
acquisiti attraverso le intese regionali e i  patti  di  solidarieta'
nazionale trasmettono  le  informazioni  relative  agli  investimenti
effettuati a valere sui predetti spazi  al  sistema  di  monitoraggio
opere pubbliche della  Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.
229; 
  Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il
quale prevede che, al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui  all'art.
5, commi 4-ter e 4-quater, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
secondo le procedure ordinarie di spesa, a  decorrere  dal  2018  gli
enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1,  comma
466, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  di  importo  pari  alla
differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle
contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  90,
e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento; 
  Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n.
101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente
orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale
l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non
possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene
affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle
forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il  15  ottobre
2018, nel quale le regioni a  statuto  ordinario  concordano  con  lo
Stato l'applicazione delle sentenze  della  Corte  costituzionale  n.
247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno  utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di
verificare,  in  occasione  della  predisposizione  della  legge   di
bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo; 
  Viste  le  sotto  riportate  disposizioni   legislative   che,   in
attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge  n.  243  del
2012, hanno avviato, compatibilmente con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  il  progressivo  integrale  utilizzo  dei   risultati   di
amministrazione degli esercizi precedenti: 
    a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, che assegnano e ripartiscono alle regioni  a  statuto  ordinario
spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal  2017  al
2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui  all'art.  10,  comma  4,
della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che,
per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto
comma 495 tra le regioni a statuto  ordinario  per  effettuare  negli
anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi,  la  cui  realizzazione  e'
certificata entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione
degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; 
    b) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo  2018-2021,  e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno
in corso, da assegnare,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli
eventi  sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016,
nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10,  comma  4,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura
proporzionale  e  comunque  non  superiore  all'importo  delle  quote
capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi  finanziari
sono destinati a interventi connessi ai suddetti eventi sismici e  di
adeguamento antisismico, nonche' per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici; 
    c) l'art. 1, comma 541, della legge del 26 dicembre 2019, n. 160,
ai sensi del quale le disposizioni  dell'art.  1,  comma  820,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti l'utilizzo del  risultato
di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e  di
spesa  nel  rispetto  delle   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  si  applicano,  a  decorrere
dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario; 
  Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,
n.  145,  che  disciplinano  il  rilancio  e  l'accelerazione   degli
investimenti pubblici delle regioni a statuto  ordinario  attribuendo
per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2  milioni  di  euro  per
l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli  importi
spettanti alle singole regioni - indicati nella  tabella  4  allegata
alla predetta legge 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede  di
Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi'  la  destinazione  di  un
importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi  investimenti,
sia diretti che indiretti; 
  Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018,  ai
sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
riferimento  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  di   tali
investimenti mediante  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
rinviando ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze la definizione  delle  modalita'  del  monitoraggio  e  della
certificazione; 
  Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018,  ai
sensi del quale, fermo restando l'obbligo  delle  regioni  a  statuto
ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834  e  836,
il concorso alla finanza pubblica  delle  medesime  regioni,  per  il
settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2
milioni di euro per l'anno 2019 e  a  1.746,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, e' realizzato nell'esercizio 2020 attraverso il  mancato
trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833
e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto  da  finanziare
per un importo pari  a  1746,2  milioni  di  euro  e  in  termini  di
indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per
il restante importo, pari  a  837,8  milioni  di  euro,  mediante  il
conseguimento di un valore positivo del saldo di  cui  al  comma  466
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi
indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il  10  ottobre
2019, con il quale le regioni a statuto ordinario concordano  con  lo
Stato  di  anticipare  l'applicazione  delle  sentenze  della   Corte
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale  vincolato  di
entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 543, della legge del  26  dicembre  2019,  n.
160,  ai  sensi  del  quale  ai  fin   del   monitoraggio   e   della
certificazione di cui all'art. 1, commi 469 e  470,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le
entrate valide ai fini della verifica del  rispetto  dei  vincoli  di
finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione
applicata a copertura di impegni esigibili e  del  fondo  pluriennale
vincolato; 
  Visto l'art. 22 del decreto-legge del 30 novembre 2020, n. 157,  in
base al quale, fermi restando gli obiettivi  di  finanza  pubblica  a
carico di ciascuna regione a statuto ordinario  di  cui  all'art.  1,
comma 841, lettera b), della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
assegnato alle predette regioni un contributo per l'anno 2020 di  250
milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al
finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza
nell'anno 2020, che non concorre alla determinazione del saldo di cui
al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai  commi  469  e
470 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 per  le  regioni  a  statuto
ordinario; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 3 dicembre 2020 ha espresso  parere  favorevole  ritenendo
che  la  realizzazione  dell'obiettivo   relativo   alle   spese   di
investimento per l'anno 2020 (commi 833-836) possa essere considerato
assolto  nel  valore  assoluto  dell'obiettivo  di  investimento   da
realizzarsi indipendentemente dagli impegni presi  nei  singoli  anni
precedenti; 
  Considerato che l'osservazione della  Conferenza  delle  regioni  e
delle Province autonome  di  considerare  assolti  gli  obiettivi  di
investimento di cui ai commi 833-836 della legge 30 dicembre 2018, n.
145,  indipendentemente  dagli  impegni  presi   nei   singoli   anni
precedenti non e' in linea con le modalita' di monitoraggio  adottate
negli anni precedenti, riferite ai singoli contributi che  finanziano
gli investimenti, e con la normativa che distingue gli  obiettivi  di
investimento da effettuarsi a fronte  dei  commi  833-834  e  835-836
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non risponde all'esigenza  di
acquisire  elementi  informativi  utili  per  la   finanza   pubblica
riguardanti il profilo temporale di realizzazione degli  investimenti
in questione, per i quali sono  previste  tempistiche  differenti  di
conclusione degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo Unico 
 
  1. Per l'esercizio 2020, le regioni a statuto ordinario  forniscono
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato  -  le  informazioni  concernenti  il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art.
1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  con  i
tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  A  al
presente decreto. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  una
certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo
tra le entrate finali e le spese finali e  alla  realizzazione  degli
investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-ter della legge
11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 833 e 834 della legge 28
dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita'  contenute
nell'allegato  B  al  presente  decreto.  La  trasmissione  per   via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2020 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta