IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione e i contratti pubblici 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006,  e
successive modifiche e integrazioni, recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133; 
  Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017,  con  il  quale
l'Avvocatura generale  dello  Stato,  tra  l'altro,  si  e'  espressa
affermando che «finche'  ricorrano  procedure  rientranti  nel  campo
applicativo  del  regime  transitorio  ex  art.   216   del   decreto
legislativo  n.  50/2016  il  Ministero  dovra'  considerarsi  tenuto
all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6,
del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di
efficacia  ultrattiva  nei  limiti   di   applicazione   del   regime
transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; 
  Visto il decreto legislativo n.  50  del  18  aprile  2016  recante
«Codice  dei  contratti  pubblici»  in  attuazione  delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma
27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1,  lettera  g)  del  decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017,  che  fa  salva  la  disciplina
previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo  n.  163
del  12  aprile  2006,  per  i  contratti  pubblici  affidati   prima
dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione; 
  Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  121  del  14  luglio  2008,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo»
ed, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il  quale  sono  state
attribuite al Ministero delle infrastrutture le  funzioni  attribuite
al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  72
dell'11 febbraio 2014, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  n.  95  del  6  luglio  2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione  e
definizione del numero e dei compiti  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del  19
settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva  centrale
per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347  del  6
novembre 2007 di nomina dei componenti della  Commissione  consultiva
centrale per il rilevamento del costo dei materiali  da  costruzione,
cosi'  come  modificato  ed  integrato  con  successivi  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  317  del  9  aprile
2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014,  n.  1919  del  13  marzo
2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del
18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019 e, da ultimo,  n.  2  del  26
febbraio 2020; 
  Visto il decreto  del  30  giugno  2005  del  Vice  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2003 e delle variazioni  percentuali  annuali  per  l'anno
2004, relative ai materiali da  costruzione  piu'  significativi,  ai
sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della  legge
n.  109  dell'11   febbraio   1994,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  dell'11  ottobre  2006   del   Ministro   delle
infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno  2004
e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei  prezzi
medi e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione
delle  compensazioni,  relativi  ai  materiali  da  costruzione  piu'
significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6,  e  253,
comma 24, del decreto legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006,  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  del  2  gennaio   2008   del   Ministro   delle
infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e
delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006,  e  dei  prezzi
medi e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione
delle  compensazioni,  relativi  ai  materiali  da  costruzione  piu'
significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5  e  6,  e  253,
comma 24, del decreto legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006,  e
successive modifiche», cosi'  come  confermato  dal  decreto  del  13
ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio  di
Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011; 
  Visto  il  decreto  del  24  luglio   2008   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2006 e delle variazioni  percentuali  annuali  per  l'anno
2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini  della
determinazione  delle  compensazioni,  relativi   ai   materiali   da
costruzione piu' significativi»; 
  Visto  il  decreto  del  30  aprile   2009   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su  base  semestrale,
superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai  fini  della
determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi  dei  materiali
da  costruzione  piu'  significativi»  emanato  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163
del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7  del
decreto-legge  n.  162  del  23   ottobre   2008,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008; 
  Visto  il  decreto  del  9   aprile   2010   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali,  superiori  al  dieci
per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle
compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che, per mezzo del suindicato  decreto  del  9  aprile
2010, ai fini  della  determinazione  delle  compensazioni  ai  sensi
dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 12  aprile
2006, e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro,
riportate le variazioni percentuali, in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione
piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008  rispetto  ai  prezzi
medi rilevati per l'anno 2007; 
  Visto  il  decreto  del  31   marzo   2011   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione
delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione
piu' significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2010  rispetto  all'anno  2009,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto  il  decreto  del  3  maggio   2012   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione
delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione
piu' significativi»; 
  Visto  il  decreto  del  3  luglio   2013   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione
delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione
piu' significativi»; 
  Visto  il  decreto  del  21  maggio  2014   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione
delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione
piu' significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2013  rispetto  all'anno  2012,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto  il  decreto  del  1°  luglio  2015   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione
delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione
piu' significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2014  rispetto  all'anno  2013,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto  il  decreto  del  31  marzo   2016   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori  al
dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione
delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione
piu' significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2015  rispetto  all'anno  2014,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015  e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2016,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2016  rispetto  all'anno  2015,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto  il  decreto  del  27  marzo   2018   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento  o
in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017,
ai fini della determinazione delle compensazioni dei  singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2017  rispetto  all'anno  2016,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto  il  decreto  del  20  maggio  2019   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei  prezzi  medi
per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento  o
in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018,
ai fini della determinazione delle compensazioni dei  singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi»; 
  Vista  l'istruttoria  svolta  dalla  Direzione  generale   per   la
regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in particolare,  alla
verifica ed all'elaborazione dei dati  forniti  dalle  tre  fonti  di
rilevazione  rappresentate  dai  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, dall'ISTAT e  dalle  camere  di  commercio  d'Italia
(Unioncamere); 
  Preso  atto  che  la  Commissione  consultiva   centrale   per   il
rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata  per
effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del  6
novembre 2007, cosi' come  modificato  ed  integrato  con  successivi
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317  del
9 aprile 2009 e  n.  111  del  5  marzo  2010,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n.  1919
del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17  del  26  gennaio
2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019 e, da ultimo,
dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020,  si  e'  riunita,  considerata
l'emergenza sanitaria nazionale  relativa  al  COVID-19,  in  data  9
dicembre 2020; 
  Considerato che  la  Commissione  consultiva  nella  seduta  del  9
dicembre  2020  ha  espresso,  all'unanimita',  il   proprio   parere
favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa  la
completezza  e  la  condivisibilita'  dell'istruttoria  svolta  dalla
Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici; 
  Ritenuto di condividere  il  suindicato  parere  con  il  quale  la
Commissione  consultiva  non  ha  rilevato   variazioni   percentuali
superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi,  verificatesi  nell'anno
2019, per effetto di circostanze eccezionali, rispetto ai prezzi medi
rilevati con riferimento all'anno 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi del combinato disposto di cui  all'art.  133  del  decreto
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni  ed
integrazioni, nonche' di cui all'art.  216,  commi  1  e  27-ter  del
decreto legislativo n. 50 de 18 aprile 2016, si rileva che il  prezzo
dei materiali  da  costruzione  piu'  significativi  nell'anno  2019,
rispetto all'anno 2018, non  ha  subito  variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.