Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in materia di permesso di soggiorno 
                      e controlli di frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « , entro
il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo  decreto
emanato » sono soppresse; 
    a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  38-  bis,  possono
soggiornare nel territorio dello Stato  gli  studenti  stranieri  che
sono  entrati  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni   previste
dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio
rilasciato per l'intera durata del corso di studio e  della  relativa
dichiarazione di presenza»; 
        2) al comma 6, dopo le parole:  «  Stati  contraenti  »  sono
aggiunte le seguenti: « , fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano »)); 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      ((«1-bis.)) Sono convertibili  in  permesso  di  soggiorno  per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i  seguenti  permessi
di soggiorno: 
        a) permesso di soggiorno  per  protezione  speciale,  di  cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b)  e  c),  ((e  16))  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
        b) permesso di soggiorno per calamita', di  cui  all'articolo
20-bis;  
        c) permesso di  soggiorno  per  residenza  elettiva,  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
        d) permesso di soggiorno per acquisto  della  cittadinanza  o
dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
ad eccezione dei casi in cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso ((per richiesta di asilo)); 
        e) permesso di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
        f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
        g)  permesso  di  soggiorno  per  motivi  religiosi,  di  cui
all'articolo 5, comma 2; 
        h) permesso di soggiorno ((per assistenza di minori)), di cui
all'articolo 31, comma 3; 
        ((h-bis) permesso di  soggiorno  per  cure  mediche,  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »)); 
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono
abrogati; 
    e) all'articolo 19: 
      ((01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono  inserite  le
seguenti: « di orientamento sessuale, di identita' di genere, »)); 
      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.1. Non sono ammessi  il  respingimento  o  l'espulsione  o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti  ((o  qualora  ricorrano
gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6)). Nella  valutazione  di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno
Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e  familiare,  a  meno
che esso ((sia necessario per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,  di
ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della  salute  nel
rispetto della  Convenzione  relativa  allo  statuto  dei  rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva  dalla  legge  24
luglio  1954,  n.  722,  e  della  Carta  dei  diritti   fondamentali
dell'Unione europea)). Ai  fini  della  valutazione  del  rischio  di
violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della  natura
e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del  suo
effettivo  inserimento  sociale  in  Italia,  della  durata  del  suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza  di  legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 
      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
        «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di  protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la
Commissione territoriale  trasmette  gli  atti  al  Questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il
Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso
di soggiorno per protezione speciale.»; 
      ((3) al comma 2, lettera d-bis): 
        3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di  salute  di
particolare gravita'  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  gravi
condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»; 
        3.2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «  di   salute   di
particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: «  di  cui  al
periodo precedente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»)); 
    f) all'articolo 20-bis: 
      1) al comma 1, le parole « contingente ed  eccezionale  »  sono
sostituite dalla seguente: « grave »; 
      2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi
» sono soppresse, la parola  «  eccezionale  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « grave » le parole « , ma non puo'  essere  convertito  in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse; 
    ((g) all'articolo 27-ter: 
      1) al comma 9-bis, le  parole:  «  In  presenza  dei  requisiti
reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo
restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
» sono sostituite dalla seguente: « Lo »; 
      2) al comma 9-ter, le parole: «  ,  oltre  alla  documentazione
relativa  al  possesso  dei  requisiti  reddituali  e   al   rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse;)) 
  h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine  i  seguenti
periodi:  «  Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto  non  puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241.»; 
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il permesso di soggiorno per cure  mediche  ha  una  durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo
svolgimento di attivita' lavorativa.». 
  ((i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve  durata
per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le
disposizioni della legge 28 maggio 2007, n.  68,  si  applicano  agli
studenti  delle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e  istituti
superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo
2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno  in
Italia dei predetti  studenti  non  sia  superiore  a  centocinquanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6,  comma  8,  del
presente testo unico. 
  2. Nei casi di cui al comma 1,  la  dichiarazione  di  presenza  e'
accompagnata  da   una   dichiarazione   di   garanzia   del   legale
rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a
comunicare  entro  quarantotto  ore  al   questore   territorialmente
competente ogni variazione  relativa  alla  presenza  dello  studente
durante il suo soggiorno per motivi di studio.  Le  violazioni  delle
disposizioni  del  presente  comma  sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis». 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della
navigazione,  per  motivi  di  ordine  e   sicurezza   pubblica,   in
conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay  il
10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689,
il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   previa
informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo'  limitare
o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo
che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio  governativo
non commerciale. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  trovano
comunque  applicazione  nell'ipotesi  di   operazioni   di   soccorso
immediatamente comunicate al centro di coordinamento  competente  per
il soccorso marittimo e allo Stato  di  bandiera  ed  effettuate  nel
rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la  ricerca
e il soccorso in mare, emesse sulla  base  degli  obblighi  derivanti
dalle convenzioni internazionali in  materia  di  diritto  del  mare,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e delle norme  nazionali,  internazionali
ed europee in materia di diritto  di  asilo,  fermo  restando  quanto
previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione  delle  Nazioni
Unite  contro  la   criminalita'   transnazionale   organizzata   per
combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via
aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei  casi  di
inosservanza del divieto o del limite  di  navigazione  stabilito  ai
sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice  della
navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6,  11,  12,
          19, 20-bis, 27-ter,  32,  36  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,  il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del   lavoro,   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti  e  le
          associazioni nazionali maggiormente attivi  nell'assistenza
          e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
          lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  predispone  ogni  tre
          anni salva la  necessita'  di  un  termine  piu'  breve  il
          documento    programmatico    relativo    alla     politica
          dell'immigrazione e degli stranieri  nel  territorio  dello
          Stato,  che  e'  approvato  dal  Governo  e  trasmesso   al
          Parlamento.   Le   competenti   Commissioni    parlamentari
          esprimono  il  loro  parere   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento  del  documento  programmatico.  Il   documento
          programmatico  e'  emanato,  tenendo   conto   dei   pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente  al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 
              2. Il documento programmatico indica le  azioni  e  gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   con   le
          organizzazioni   internazionali,   con    le    istituzioni
          comunitarie  e  con  organizzazioni  non  governative,   si
          propone di  svolgere  in  materia  di  immigrazione,  anche
          mediante la conclusione di accordi con i Paesi di  origine.
          Esso indica altresi' le misure  di  carattere  economico  e
          sociale nei  confronti  degli  stranieri  soggiornanti  nel
          territorio dello  Stato,  nelle  materie  che  non  debbono
          essere disciplinate con legge. 
              3. Il documento individua inoltre  i  criteri  generali
          per la definizione dei flussi di  ingresso  nel  territorio
          dello  Stato,  delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a
          favorire le relazioni familiari,  l'inserimento  sociale  e
          l'integrazione  culturale  degli  stranieri  residenti   in
          Italia, nel rispetto delle  diversita'  e  delle  identita'
          culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
          l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
          per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentiti il Comitato di  cui  all'articolo  2-bis,
          comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
          Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,  entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento del decreto, sulla base  dei  criteri  generali
          individuati nel documento programmatico, le  quote  massime
          di stranieri da ammettere nel territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale,  e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto   dei
          ricongiungimenti familiari e  delle  misure  di  protezione
          temporanea eventualmente disposte  ai  sensi  dell'articolo
          20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
          possono essere emanati durante l'anno. I visti di  ingresso
          ed i permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato,  anche
          per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e   per   lavoro
          autonomo, sono  rilasciati  entro  il  limite  delle  quote
          predette. In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
          programmazione annuale, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio
          decreto. 
              5.  Nell'ambito   delle   rispettive   attribuzioni   e
          dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni  e
          gli altri enti locali adottano i provvedimenti  concorrenti
          al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli  ostacoli
          che  di  fatto  impediscono  il  pieno  riconoscimento  dei
          diritti e degli interessi riconosciuti agli  stranieri  nel
          territorio dello Stato, con particolare riguardo  a  quelle
          inerenti  all'alloggio,   alla   lingua,   all'integrazione
          sociale,  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
          persona umana. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'interno,  si  provvede  all'istituzione  di   Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le  competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,   la
          Regione, gli  enti  locali,  gli  enti  e  le  associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,  con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e   di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale . 
              6-bis. Fermi restando i trattamenti dei  dati  previsti
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del  Sistema
          statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico  del
          bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta  di  dati  a
          fini    statistici    sul    fenomeno     dell'immigrazione
          extracomunitaria per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
          interessate alle politiche migratorie. 
              7. Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, il documento  programmatico  di  cui  al
          comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge  6  marzo  1998,  n.  40.  Lo
          stesso documento indica la data entro cui sono  adottati  i
          decreti di cui al comma 4. 
              8. Lo schema del  documento  programmatico  di  cui  al
          comma 7 e' trasmesso al Parlamento per  l'acquisizione  del
          parere delle Commissioni competenti  per  materia,  che  si
          esprimono entro trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere.». 
              «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).   -   1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano
          muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              1-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  38-bis,  possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato   gli   studenti
          stranieri che sono entrati  secondo  le  modalita'  e  alle
          condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in  possesso
          del visto per motivi  di  studio  rilasciato  per  l'intera
          durata del corso di studio e della  relativa  dichiarazione
          di presenza. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  prevedere   speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e  del  permesso   di   soggiorno   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a)  superiore  a  tre  mesi,  per  visite,  affari  e
          turismo; 
                b); 
                c)  inferiore  al   periodo   di   frequenza,   anche
          pluriennale,  di  un  corso  di   studio   di   istituzioni
          scolastiche,  istituti   tecnici   superiori,   istituzioni
          universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica o per formazione debitamente  certificata,  fatta
          salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
          del regolamento di  attuazione.  Il  permesso  puo'  essere
          prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il  termine  del
          percorso  formativo  compiuto,  secondo   quanto   disposto
          dall'articolo 39-bis.1; 
                d); 
                e)   superiore   alle    necessita'    specificamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno; 
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno una volta  nei  cinque  anni  precedenti  per
          prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
          di impieghi ripetitivi, un  permesso  pluriennale,  a  tale
          titolo, fino a tre annualita', con indicazione del  periodo
          di validita' per ciascun  anno.  Il  predetto  permesso  di
          soggiorno e' revocato  se  lo  straniero  non  si  presenta
          all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
          annuale e alla data prevista dal visto di ingresso  per  il
          rientro nel territorio  nazionale.  Il  relativo  visto  di
          ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
          ai sensi dell'articolo 24, comma 11. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto  salvo  il
          rispetto degli  obblighi  costituzionali  o  internazionali
          dello Stato italiano. 
              7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o  di
          altra  autorizzazione   che   conferisce   il   diritto   a
          soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato  membro
          dell'Unione europea e validi per il  soggiorno  in  Italia,
          sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
          il termine di cui al comma 2.  Agli  stessi  e'  rilasciata
          idonea  ricevuta  della  dichiarazione  di  soggiorno.   Ai
          contravventori si applica la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. 
              7-bis. Allo straniero di cui al  comma  7,  che  si  e'
          trattenuto  nel  territorio  nazionale  oltre  i  tre  mesi
          dall'ingresso,    il    questore    intima    di    recarsi
          immediatamente, e comunque non  oltre  sette  giorni  dalla
          notifica dell'intimazione, nello Stato  membro  dell'Unione
          europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o  altra
          autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
          corso di validita'. 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
              7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  in  possesso  di  un   permesso   di
          soggiorno o  di  altra  autorizzazione  che  conferisca  il
          diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
          validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
          l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8.1.  Nel   permesso   di   soggiorno   che   autorizza
          l'esercizio di attivita' lavorativa secondo  le  norme  del
          presente testo unico e del  regolamento  di  attuazione  e'
          inserita la dicitura: "perm. unico lavoro". 
              8.2. La  disposizione  di  cui  al  comma  8.1  non  si
          applica: 
                a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter; 
                b) agli stranieri di cui all'articolo 24; 
                c) agli stranieri di cui all'articolo 26; 
                d) agli stranieri di cui all'articolo  27,  comma  1,
          lettere a), g), h), i) e r); 
                e)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione temporanea e nei casi di cui agli  articoli  18,
          18-bis, 20-bis, 22, comma  12-quater,  e  del  permesso  di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il permesso di soggiorno a  tale  titolo  e
          sono in attesa di una decisione su tale richiesta; 
                f)  agli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento  della
          protezione e sono  in  attesa  di  una  decisione  su  tale
          richiesta; 
                g) agli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di
          studio o formazione; 
                g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di sessanta giorni di cui al precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
                a) che la richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
                b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.». 
              «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
          1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
          subordinato,  lavoro  autonomo  e  familiari  puo'   essere
          utilizzato anche per le altre attivita' consentite.  Quello
          rilasciato per motivi di studio e  formazione  puo'  essere
          convertito, comunque prima della  sua  scadenza,  e  previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  26,  in   permesso   di
          soggiorno per motivi  di  lavoro  nell'ambito  delle  quote
          stabilite a norma dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
          modalita' previste dal regolamento di attuazione. 
              1-bis. Sono convertibili in permesso di  soggiorno  per
          motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i  seguenti
          permessi di soggiorno: 
                a) permesso di soggiorno per protezione speciale,  di
          cui all'articolo 32, comma 3, del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, ad eccezione  dei  casi  per  i  quali
          siano state applicate le cause  di  diniego  ed  esclusione
          della protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,
          comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e  16,  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  permesso  di  soggiorno  per  calamita',  di  cui
          all'articolo 20-bis; 
                c) permesso di soggiorno per residenza  elettiva,  di
          cui  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394; 
                d)  permesso  di   soggiorno   per   acquisto   della
          cittadinanza o dello stato di apolide, di cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
          cui lo straniero era  precedentemente  in  possesso  di  un
          permesso per richiesta di asilo; 
                e) permesso di soggiorno per attivita'  sportiva,  di
          cui all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
                f)  permesso  di  soggiorno  per   lavoro   di   tipo
          artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m),  n)
          ed o); 
                g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
          all'articolo 5, comma 2; 
                h) permesso di soggiorno per  assistenza  minori,  di
          cui all'articolo 31, comma 3; 
                h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis). 
              2. Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quelli inerenti all'accesso alle prestazioni  sanitarie  di
          cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti  agli
          uffici della pubblica amministrazione ai fini del  rilascio
          di   licenze,   autorizzazioni,   iscrizioni    ed    altri
          provvedimenti  di  interesse   dello   straniero   comunque
          denominati. 
              3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
              4. Qualora vi sia motivo di  dubitare  della  identita'
          personale dello straniero, questi e' sottoposto  a  rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici. 
              5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
          dal regolamento  di  attuazione,  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,  richiede  agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di un reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  legittima,
          sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei   familiari
          conviventi nel territorio dello Stato. 
              6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi  militari,  il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o in localita' che comunque interessano la difesa  militare
          dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri  per
          mezzo della autorita' locale di pubblica  sicurezza  o  col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al divieto, possono  essere  allontanati  per  mezzo  della
          forza pubblica. 
              7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abituale anche in  caso
          di documentata ospitalita' da piu' di tre  mesi  presso  un
          centro   di   accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente. 
              8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri  che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi, le eventuali variazioni del  proprio  domicilio
          abituale. 
              9. Il documento di  identificazione  per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno. Esso non e'  valido  per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali. 
              10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5  e  al
          presente  articolo  e'   ammesso   ricorso   al   tribunale
          amministrativo regionale competente.». 
              «Art. 11 (Potenziamento e coordinamento  dei  controlli
          di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il  Ministro
          degli  affari  esteri  adottano  il  piano  generale  degli
          interventi per  il  potenziamento  ed  il  perfezionamento,
          anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,   delle
          misure di controllo di rispettiva  competenza,  nell'ambito
          delle compatibilita' con i sistemi informativi  di  livello
          extranazionale  previsti  dagli   accordi   o   convenzioni
          internazionali in vigore e delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di protezione dei dati personali. 
              1-bis.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito,   ove
          necessario,  il  Comitato  nazionale  per  l'ordine  e   la
          sicurezza pubblica,  emana  le  misure  necessarie  per  il
          coordinamento  unificato  dei  controlli  sulla   frontiera
          marittima e terrestre italiana.  Il  Ministro  dell'interno
          promuove altresi' apposite misure di coordinamento  tra  le
          autorita'  italiane  competenti  in  materia  di  controlli
          sull'immigrazione e  le  autorita'  europee  competenti  in
          materia   di   controlli   sull'immigrazione    ai    sensi
          dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi  della  legge
          30 settembre 1993, n. 388. 
              1-ter. (Abrogato). 
              2.  Delle  parti  di  piano  che   riguardano   sistemi
          informativi automatizzati e dei relativi contratti e'  data
          comunicazione   all'Autorita'   per   l'informatica   nella
          pubblica amministrazione. 
              3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
          dal Ministro dell'interno, i  prefetti  delle  province  di
          confine  terrestre  ed  i  prefetti  dei  capoluoghi  delle
          regioni interessate alla frontiera marittima promuovono  le
          misure occorrenti per il  coordinamento  dei  controlli  di
          frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
          con i prefetti delle altre province interessate, sentiti  i
          questori e i dirigenti delle zone di polizia di  frontiera,
          nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
          degli organi di polizia, di livello non inferiore a  quello
          provinciale,  eventualmente  interessati,  e  sovrintendono
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
              4. Il Ministero degli  affari  esteri  e  il  Ministero
          dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,  d'intesa
          con  i   Paesi   interessati,   al   fine   di   accelerare
          l'espletamento  degli  accertamenti  ed  il  rilascio   dei
          documenti   eventualmente    necessari    per    migliorare
          l'efficacia dei provvedimenti previsti dal  presente  testo
          unico,  e  per  la  reciproca  collaborazione  a  fini   di
          contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale  scopo,  le
          intese di collaborazione possono prevedere  la  cessione  a
          titolo gratuito alle autorita'  dei  Paesi  interessati  di
          beni mobili ed apparecchiature specificamente  individuate,
          nei limiti delle compatibilita'  funzionali  e  finanziarie
          definite dal Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e,  se  si  tratta  di  beni,  apparecchiature  o
          servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con  il
          Ministro competente. 
              5. Per le finalita' di cui  al  comma  4,  il  Ministro
          dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
          interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
          mezzi tecnici  e  logistici  necessari,  per  acquistare  o
          ripristinare  i  beni  mobili  e  le   apparecchiature   in
          sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati,  ovvero
          per fornire l'assistenza e altri servizi accessori.  Se  si
          tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da  altre
          amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto  con
          il Ministro competente. 
              5-bis. Il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  degli
          interventi  di  sostegno  alle  politiche   preventive   di
          contrasto  all'immigrazione  clandestina   dei   Paesi   di
          accertata provenienza, contribuisce, per gli  anni  2004  e
          2005,  alla  realizzazione,  nel   territorio   dei   Paesi
          interessati, di strutture, utili ai fini del  contrasto  di
          flussi  irregolari  di  popolazione  migratoria  verso   il
          territorio italiano. 
              6. Presso i valichi di frontiera sono previsti  servizi
          di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
          agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo  o
          fare  ingresso  in  Italia  per  un  soggiorno  di   durata
          superiore  a  tre  mesi.  Tali   servizi   sono   messi   a
          disposizione, ove  possibile,  all'interno  della  zona  di
          transito.». 
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine). - 1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
          presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
          o effettua il trasporto di stranieri nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni e con la  multa  di  15.000
          euro per ogni persona. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54  del
          codice penale, non  costituiscono  reato  le  attivita'  di
          soccorso e assistenza umanitaria  prestate  in  Italia  nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato. 
              3. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, in violazione  delle  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  promuove,  dirige,  organizza,  finanzia   o
          effettua il trasporto di  stranieri  nel  territorio  dello
          Stato  ovvero  compie  altri  atti  diretti  a   procurarne
          illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,  ovvero
          di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o  non
          ha  titolo  di  residenza  permanente,  e'  punito  con  la
          reclusione da cinque a quindici anni  e  con  la  multa  di
          15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o  piu'
          persone; 
                b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
          per la sua vita o per la  sua  incolumita'  per  procurarne
          l'ingresso o la permanenza illegale; 
                c) la  persona  trasportata  e'  stata  sottoposta  a
          trattamento inumano o degradante per procurarne  l'ingresso
          o la permanenza illegale; 
                d) il fatto e' commesso da  tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro o utilizzando servizi  internazionali  di
          trasporto  ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati   o
          comunque illegalmente ottenuti; 
                e) gli autori del fatto hanno  la  disponibilita'  di
          armi o materie esplodenti. 
              3-bis. Se i fatti di  cui  al  comma  3  sono  commessi
          ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
          b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena  ivi  prevista
          e' aumentata. 
              3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo  alla
          meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
          se i fatti di cui ai commi 1 e 3: 
                a) sono commessi al  fine  di  reclutare  persone  da
          destinare alla prostituzione o comunque  allo  sfruttamento
          sessuale  o  lavorativo  ovvero  riguardano  l'ingresso  di
          minori da  impiegare  in  attivita'  illecite  al  fine  di
          favorirne lo sfruttamento; 
                b) sono commessi al fine di  trarne  profitto,  anche
          indiretto. 
              3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle
          previste  dagli  articoli  98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti con le aggravanti  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle
          predette aggravanti. 
              3-quinquies.  Per  i   delitti   previsti   dai   commi
          precedenti le pene  sono  diminuite  fino  alla  meta'  nei
          confronti dell'imputato che  si  adopera  per  evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria nella raccolta di elementi  di  prova  decisivi
          per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione  o  la
          cattura di uno o piu' autori di reati e per la  sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 
              3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1,  terzo  periodo,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni,  dopo  le  parole:  "609-octies  del  codice
          penale" sono inserite le seguenti:  "nonche'  dall'articolo
          12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e  3  e'  obbligatorio
          l'arresto in flagranza. 
              4-bis. Quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza
          in ordine ai reati previsti dal comma 3,  e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. 
              4-ter. Nei casi previsti dai commi  1  e  3  e'  sempre
          disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato  per
          commettere il reato, anche nel caso di  applicazione  della
          pena su richiesta delle parti. 
              5. Fuori dei casi  previsti  dai  commi  precedenti,  e
          salvo che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, al fine di  trarre  un  ingiusto  profitto  dalla
          condizione di illegalita'  dello  straniero  o  nell'ambito
          delle attivita'  punite  a  norma  del  presente  articolo,
          favorisce la permanenza  di  questi  nel  territorio  dello
          Stato in violazione delle norme del presente  testo  unico,
          e' punito con la reclusione fino a quattro anni  e  con  la
          multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).  Quando  il
          fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
          riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque a titolo  oneroso,  al  fine  di  trarre  ingiusto
          profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,  un
          immobile ad uno  straniero  che  sia  privo  di  titolo  di
          soggiorno al  momento  della  stipula  o  del  rinnovo  del
          contratto di locazione, e' punito con la reclusione da  sei
          mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
          ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
          norma dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale,
          anche se e'  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della pena, comporta la confisca dell'immobile,  salvo  che
          appartenga a persona estranea al reato.  Si  osservano,  in
          quanto applicabili, le disposizioni vigenti in  materia  di
          gestione e destinazione dei beni confiscati.  Le  somme  di
          denaro ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni
          confiscati sono destinate al potenziamento delle  attivita'
          di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  in   tema   di
          immigrazione clandestina. 
              6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,  e'  tenuto
          ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in  possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,  nonche'  a  riferire  all'organo  di   polizia   di
          frontiera dell'eventuale presenza a  bordo  dei  rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso di inosservanza anche di uno solo  degli  obblighi  di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.500  a
          euro 5.500 per ciascuno degli  stranieri  trasportati.  Nei
          casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a  dodici
          mesi, ovvero la  revoca  della  licenza,  autorizzazione  o
          concessione   rilasciata   dall'autorita'    amministrativa
          italiana inerenti all'attivita' professionale svolta  e  al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              6-bis. (Abrogato). 
              6-ter. (Abrogato). 
              6-quater. (Abrogato). 
              7. Nel corso di operazioni di  polizia  finalizzate  al
          contrasto   delle   immigrazioni   clandestine,    disposte
          nell'ambito delle direttive di cui all'articolo  11,  comma
          3, gli ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  operanti
          nelle  province  di  confine  e  nelle  acque  territoriali
          possono procedere al controllo e alle ispezioni  dei  mezzi
          di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale regime doganale,  quando,  anche  in  relazione  a
          specifiche circostante di  luogo  e  di  tempo,  sussistono
          fondati motivi di ritenere che  possano  essere  utilizzati
          per  uno  dei  reati  previsti   dal   presente   articolo.
          Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'  redatto
          processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
          quarantotto ore al procuratore della Repubblica  il  quale,
          se  ne  ricorrono  i  presupposti,   lo   convalida   nelle
          successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze  gli
          ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
          a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
          all'articolo 352, commi 3 e  4,  del  codice  di  procedura
          penale. 
              8. I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
          polizia finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione  dei
          reati  previsti  dal  presente  articolo,   sono   affidati
          dall'autorita'   giudiziaria   procedente    in    custodia
          giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,  agli
          organi di polizia che ne facciano richiesta  per  l'impiego
          in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato
          o ad altri enti pubblici per  finalita'  di  giustizia,  di
          protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
          settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di  cui
          al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  che  ne
          abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
          generale o per  finalita'  sociali  o  culturali,  i  quali
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle  imbarcazioni  eventualmente  loro  affidate,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.  Fino
          all'operativita' del registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore, istituito dall'articolo 45 del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si  considerano
          enti del Terzo settore gli enti di  cui  all'articolo  104,
          comma 1, del medesimo codice.  I  mezzi  di  trasporto  non
          possono essere in alcun caso  alienati.  Si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  100,
          commi 2 e 3, del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309. 
              8-bis. Nel caso che non siano state presentate  istanze
          di affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati,  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,  comma  3,
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da   lui   delegata,   previo   nullaosta    dell'autorita'
          giudiziaria procedente. 
              8-quater.  Con  il   provvedimento   che   dispone   la
          distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi'  fissate
          le modalita' di esecuzione. 
              8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito  di
          provvedimento definitivo di  confisca  sono,  a  richiesta,
          assegnati  in   via   prioritaria   all'amministrazione   o
          trasferiti all'ente o, in subordine, agli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 8 che ne  abbiano  avuto  l'uso  ai
          sensi del comma 8 ovvero sono alienati o  distrutti.  Resta
          fermo che gli enti del Terzo settore  di  cui  al  comma  8
          provvedono con oneri  a  proprio  carico  allo  smaltimento
          delle imbarcazioni eventualmente  loro  trasferite,  previa
          autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria  competente.  I
          mezzi di trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per  le
          finalita' di cui al comma 8, sono  comunque  distrutti.  Si
          osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni  vigenti
          in materia di gestione e destinazione dei beni  confiscati.
          Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita',  si
          applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 
              9. Le somme di denaro confiscate a seguito di  condanna
          per uno dei reati previsti dal presente  articolo,  nonche'
          le somme di denaro ricavate dalla  vendita,  ove  disposta,
          dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento  delle
          attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi  reati,
          anche  a   livello   internazionale   mediante   interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa  con  le  forze  di  polizia  dei   Paesi
          interessati. A tal fine, le somme affluiscono  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          assegnate,  sulla  base   di   specifiche   richieste,   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 
              9-bis. La nave italiana in  servizio  di  polizia,  che
          incontri nel mare territoriale o nella zona  contigua,  una
          nave, di cui si ha  fondato  motivo  di  ritenere  che  sia
          adibita o coinvolta nel  trasporto  illecito  di  migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti elementi che confermino il  coinvolgimento  della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato. 
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze istituzionali in materia  di  difesa  nazionale,
          possono essere utilizzate per concorrere alle attivita'  di
          cui al comma 9-bis. 
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre  che
          da parte delle navi della Marina militare, anche  da  parte
          delle navi in servizio di polizia,  nei  limiti  consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali o multilaterali, se la nave  batte  la  bandiera
          nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero  si  tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 
              9-quinquies. Le  modalita'  di  intervento  delle  navi
          della Marina militare nonche' quelle  di  raccordo  con  le
          attivita' svolte dalle altre unita' navali in  servizio  di
          polizia sono definite  con  decreto  interministeriale  dei
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9-sexies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche  per  i
          controlli concernenti il traffico aereo. 
              9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
          Ministero   dell'interno   assicura,   nell'ambito    delle
          attivita' di  contrasto  dell'immigrazione  irregolare,  la
          gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
          procedimenti amministrativi  riguardanti  le  posizioni  di
          ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
          Informativo Automatizzato. A tal fine sono  predisposte  le
          necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
          interforze di cui all'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
          regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006  nonche'  con
          il Sistema Automatizzato di Identificazione delle  Impronte
          ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni  con
          il Sistema gestione accoglienza  del  Dipartimento  per  le
          liberta' civili e  l'immigrazione  del  medesimo  Ministero
          dell'interno.». 
              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1.  In
          nessun caso puo' disporsi l'espulsione o  il  respingimento
          verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
          persecuzione per motivi di razza, di sesso di  orientamento
          sessuale,  di  identita'   di   genere,   di   lingua,   di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni personali o sociali, ovvero possa  rischiare  di
          essere rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia
          protetto dalla persecuzione. 
              1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
          l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora
          esistano fondati motivi di  ritenere  che  essa  rischi  di
          essere sottoposta a  tortura  o  a  trattamenti  inumani  o
          degradanti  o  qualora  ricorrano  gli  obblighi   di   cui
          all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di  tali  motivi
          si tiene conto anche  dell'esistenza,  in  tale  Stato,  di
          violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono
          altresi' ammessi il respingimento  o  l'espulsione  di  una
          persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi  di
          ritenere  che  l'allontanamento  dal  territorio  nazionale
          comporti una violazione del diritto al rispetto  della  sua
          vita  privata  e  familiare,  a  meno  che  esso  non   sia
          necessario per ragioni di  sicurezza  nazionale  ovvero  di
          ordine e sicurezza pubblica , nonche' di  protezione  della
          salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
          dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28  luglio  1951,  resa
          esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta
          dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
          valutazione del rischio di violazione  di  cui  al  periodo
          precedente,  si  tiene   conto   della   natura   e   della
          effettivita' dei vincoli  familiari  dell'interessato,  del
          suo effettivo inserimento sociale in Italia,  della  durata
          del  suo  soggiorno  nel   territorio   nazionale   nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della   domanda   di
          protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
          ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli
          atti  al  Questore  per  il  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno per protezione speciale.  Nel  caso  in  cui  sia
          presentata una  domanda  di  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e
          1.1,  il  Questore,   previo   parere   della   Commissione
          territoriale  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale,  rilascia  un  permesso  di  soggiorno  per
          protezione speciale. 
              1-bis. In nessun caso puo'  disporsi  il  respingimento
          alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. 
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi
          previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta   di
          soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; 
                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro  il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono; 
                d-bis)  degli  stranieri   che   versano   in   gravi
          condizioni psico-fisiche o derivanti  da  gravi  patologie,
          accertate mediante idonea documentazione rilasciata da  una
          struttura sanitaria pubblica o da un  medico  convenzionato
          con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
          rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso  di
          rientro nel Paese di origine  o  di  provenienza.  In  tali
          ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno  per
          cure mediche, per il tempo attestato  dalla  certificazione
          sanitaria, comunque non superiore ad un  anno,  rinnovabile
          finche'  persistono  le  condizioni  di  cui   al   periodo
          precedente  debitamente  certificate,   valido   solo   nel
          territorio  nazionale  e  convertibile   in   permesso   di
          soggiorno per motivi di lavoro. 
              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione
          di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei
          minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli
          minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi
          violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate
          con  modalita'  compatibili  con  le   singole   situazioni
          personali, debitamente accertate.». 
              «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per  calamita').  -
          1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il  Paese
          verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa  in
          una situazione di  grave  calamita'  che  non  consente  il
          rientro e la permanenza  in  condizioni  di  sicurezza,  il
          questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'. 
              2. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del
          presente  articolo  ha  la  durata  di  sei  mesi,  ed   e'
          rinnovabile se permangono le condizioni di grave  calamita'
          di  cui  al  comma  1;  il  permesso  e'  valido  solo  nel
          territorio  nazionale  e  consente  di  svolgere  attivita'
          lavorativa.». 
              «Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno  per  periodi  superiori  a  tre
          mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma
          4, e' consentito a favore di stranieri in  possesso  di  un
          titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
          nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a  programmi
          di   dottorato.   Il   cittadino   straniero,    denominato
          ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle  procedure
          previste  nel  presente  articolo,  e'  selezionato  da  un
          istituto di ricerca iscritto  nell'apposito  elenco  tenuto
          dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
          per cure mediche  ovvero  sono  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno di cui agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,
          comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di  soggiorno
          rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di
          protezione internazionale come  definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251,  e  successive  modificazioni,  ovvero  hanno
          richiesto il riconoscimento di tale protezione  e  sono  in
          attesa di una decisione definitiva; 
                c)  che  sono  familiari  di  cittadini   dell'Unione
          europea che hanno esercitato o esercitano il  diritto  alla
          libera circolazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive  modificazioni,  o  che,
          insieme  ai  loro   familiari   e   a   prescindere   dalla
          cittadinanza, godano  di  diritti  di  libera  circolazione
          equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla  base
          di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi  Stati  membri  e
          Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; 
                d) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                e)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
                f)  che  sono  ammessi  nel  territorio   dell'Unione
          europea in qualita' di dipendenti in tirocinio  nell'ambito
          di   un   trasferimento   intrasocietario   come   definito
          dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
                g)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
              2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1,  valida
          per cinque anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
                a) l'iscrizione nell'elenco  da  parte  di  istituti,
          pubblici o  privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca
          intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica  per
          aumentare  il  bagaglio  delle  conoscenze,   compresa   la
          conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della  societa',  e
          l'utilizzazione  di  tale  bagaglio   di   conoscenze   per
          concepire nuove applicazioni; 
                b) la determinazione delle risorse finanziarie minime
          a   disposizione   dell'istituto   privato   per   chiedere
          l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; 
                c) l'obbligo  dell'istituto  di  farsi  carico  delle
          spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
          ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione,  per
          un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione  della
          convenzione di accoglienza di cui al comma 3; 
                d) le condizioni per la  revoca  dell'iscrizione  nel
          caso di inosservanza alle norme del presente articolo. 
              2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera  c),  cessa
          in caso di rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al
          comma 9-bis. 
              3. Il ricercatore e l'istituto di  ricerca  di  cui  al
          comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
          ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di  ricerca
          e l'istituto  si  impegna  ad  accogliere  il  ricercatore.
          L'attivita' di ricerca deve essere approvata  dagli  organi
          di  amministrazione  dell'istituto  medesimo  che  valutano
          l'oggetto e la durata stimata della ricerca,  i  titoli  in
          possesso  del  ricercatore   rispetto   all'oggetto   della
          ricerca, certificati con una copia autenticata  del  titolo
          di studio, ed accertano  la  disponibilita'  delle  risorse
          finanziarie  per  la  sua  realizzazione.  La   convenzione
          stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di  lavoro
          del  ricercatore,  le   risorse   mensili   messe   a   sua
          disposizione, sufficienti a  non  gravare  sul  sistema  di
          assistenza sociale, le spese per il viaggio di  ritorno,  e
          contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
          dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
          del ricercatore a completare  l'attivita'  di  ricerca,  le
          informazioni sulla mobilita' del ricercatore in  uno  o  in
          diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
          stipula  della  convenzione,  l'indicazione  della  polizza
          assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
          suoi  familiari  ovvero   l'obbligo   per   l'istituto   di
          provvedere  alla  loro  iscrizione  al  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di  cui  al
          comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
          dell'importo  dell'assegno  sociale,  ed  e'  accertata   e
          dichiarata  da  parte  dell'istituto   di   ricerca   nella
          convenzione di  accoglienza,  anche  nel  caso  in  cui  la
          partecipazione del  ricercatore  all'attivita'  di  ricerca
          benefici del sostegno finanziario dell'Unione  Europea,  di
          un'organizzazione  internazionale,  di  altro  istituto  di
          ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. 
              4. La domanda di  nulla  osta  per  ricerca,  corredata
          dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
          di copia autentica della convenzione di accoglienza di  cui
          al comma 3, e' presentata  dall'istituto  di  ricerca  allo
          sportello    unico    per    l'immigrazione    presso    la
          prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per
          il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La  domanda
          indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
          ricercatore o di un documento equipollente.  Lo  sportello,
          acquisito dalla questura il  parere  sulla  sussistenza  di
          motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
          nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
          presentazione  della  richiesta  ovvero,  entro  lo  stesso
          termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla  osta
          e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi  in  via
          telematica dallo  sportello  unico  agli  uffici  consolari
          all'estero  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso  da
          richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla  osta.  Il
          visto e'  rilasciato  prioritariamente  rispetto  ad  altre
          tipologie di visto. 
              4-bis.   In   caso   di   irregolarita'   sanabile    o
          incompletezza della documentazione, l'istituto  di  ricerca
          e' invitato ad integrare la stessa e il termine di  cui  al
          comma 4 e' sospeso. 
              4-ter.  Il  nulla  osta  e'  rifiutato   e,   se   gia'
          rilasciato, e' revocato quando: 
                a) non sono rispettate le condizioni di cui ai  commi
          1, 2, 3, 3-bis e 4; 
                b) i documenti  presentati  sono  stati  ottenuti  in
          maniera fraudolenta o contraffatti; 
                c) l'istituto di ricerca non ha rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni
          a causa di lavoro irregolare; 
                e) l'istituto di ricerca e' in corso di  liquidazione
          o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta  alcuna
          attivita' economica. 
              4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c)  e
          d), la decisione di rifiuto o di  revoca  e'  adottata  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  tiene  conto
          delle circostanze specifiche del caso. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata in via telematica agli uffici  consolari
          all'estero. 
              5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
          nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza
          di  cause  che  rendono  impossibile   l'esecuzione   della
          convenzione,   l'istituto    di    ricerca    ne    informa
          tempestivamente  lo  sportello  unico  per  i   conseguenti
          adempimenti. 
              6.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
          territorio nazionale, il ricercatore  dichiara  la  propria
          presenza allo sportello unico  per  l'immigrazione  che  ha
          rilasciato il nulla osta, ai fini  dell'espletamento  delle
          formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
          ai sensi del presente testo unico. 
              7. Il permesso di soggiorno per ricerca,  che  reca  la
          dicitura "ricercatore",  e'  rilasciato  dal  questore,  ai
          sensi  del  presente  testo  unico,  entro  trenta   giorni
          dall'espletamento delle formalita' di cui al comma  6,  per
          la  durata  del  programma  di  ricerca   e   consente   lo
          svolgimento dell'attivita' indicata  nella  convenzione  di
          accoglienza nelle forme di lavoro  subordinato,  di  lavoro
          autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso  di
          proroga del programma di ricerca, il permesso di  soggiorno
          e' rinnovato, per una  durata  pari  alla  proroga,  previa
          presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
          Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
          sulla   base   di   specifici   programmi   dell'Unione   o
          multilaterali  comprendenti  misure  sulla  mobilita',   il
          permesso di soggiorno  fa  riferimento  a  tali  programmi.
          Nell'attesa del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  e'
          comunque  consentita  l'attivita'  di   ricerca.   Per   le
          finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
          soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
          addestramento alla ricerca  si  applicano  le  disposizioni
          previste per i titolari di permesso per motivi di studio  o
          formazione professionale. 
              7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o  il
          suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei seguenti casi: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) se risulta che il ricercatore non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo. 
              8.   Il   ricongiungimento   dei   familiari   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito  al
          ricercatore   di   cui   ai   commi   1   e   11-quinquies,
          indipendentemente  dalla  durata  del   suo   permesso   di
          soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
          articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma  3,
          lettera a). Alla richiesta di  ingresso  dei  familiari  al
          seguito presentata contestualmente alla richiesta di  nulla
          osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine  di
          cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
          ricercatore di cui al comma 11-quinquies  e'  richiesta  la
          dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di  familiari,
          nel primo Stato  membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
          permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  ai   sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del ricercatore. 
              9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la  procedura
          di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  al   ricercatore
          regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
          titolo. In tale  caso,  al  ricercatore  e'  rilasciato  il
          permesso di soggiorno di cui al comma  7  in  esenzione  di
          visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui al comma 4. 
              9-bis. Lo straniero munito di passaporto valido o altro
          documento equipollente, che ha  completato  l'attivita'  di
          ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7  puo'
          dichiarare  la  propria   immediata   disponibilita'   allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro presso i  servizi
          per l'impiego, come previsto dall'articolo 19  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  e  richiedere  un
          permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e  non
          superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
          avviare un'impresa  coerente  con  l'attivita'  di  ricerca
          completata. In  tal  caso  il  permesso  di  soggiorno  dei
          familiari e' rinnovato per la stessa  durata.  In  presenza
          dei requisiti  previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'
          essere richiesta la conversione in  permesso  di  soggiorno
          per lavoro. 
              9-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          di  cui  al  comma  9-bis,  lo  straniero   allega   idonea
          documentazione di conferma del completamento dell'attivita'
          di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove
          la   documentazione   di   conferma    del    completamento
          dell'attivita' di ricerca svolta non sia gia'  disponibile,
          puo'  essere  presentata  entro   sessanta   giorni   dalla
          richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. 
              9-quater. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma
          9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
                a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter
          e' stata ottenuta in  maniera  fraudolenta,  falsificata  o
          contraffatta; 
                b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
          soddisfa piu' le condizioni  previste  dai  commi  9-bis  e
          9-ter,  nonche'  le  altre  condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
              10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e  11-quinquies
          possono essere  ammessi  a  parita'  di  condizioni  con  i
          cittadini italiani, a svolgere  attivita'  di  insegnamento
          compatibile con le disposizioni statutarie e  regolamentari
          dell'istituto di ricerca. 
              10-bis. Il ricercatore a cui  e'  stato  rilasciato  il
          permesso di soggiorno per ricerca di  cui  al  comma  7  e'
          riammesso senza formalita'  nel  territorio  nazionale,  su
          richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che  si
          oppone alla  mobilita'  di  breve  durata  del  ricercatore
          ovvero  non  autorizza  o  revoca  un'autorizzazione   alla
          mobilita' di lunga durata,  anche  quando  il  permesso  di
          soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai  fini
          del presente articolo, si intende per  mobilita'  di  breve
          durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
          a   centottanta   giorni   in   un   arco   temporale    di
          trecentosessanta giorni e per  mobilita'  di  lunga  durata
          l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi   superiori   a
          centottanta giorni. 
              11. Lo straniero titolare di un permesso  di  soggiorno
          per ricerca in corso di validita' rilasciato  da  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione   europea   e'   autorizzato   a
          soggiornare nel territorio nazionale al fine di  proseguire
          la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per  un  periodo
          massimo di centottanta  giorni  in  un  arco  temporale  di
          trecentosessanta giorni. A tal fine non  e'  rilasciato  al
          ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
          al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
          di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al  comma  1,  allo
          sportello unico della prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo della provincia in cui  si  svolge  l'attivita'  di
          ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
          in  corso  di  validita'  o  documento   equipollente   del
          ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
          di iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  1,  di  copia
          dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
          ricercatore  e  dei  familiari  e  della   convenzione   di
          accoglienza con  l'istituto  di  ricerca  del  primo  Stato
          membro   nonche'   della   documentazione   relativa   alla
          disponibilita' di risorse sufficienti per non  gravare  sul
          sistema  di  assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione
          sanitaria per il ricercatore e per i  suoi  familiari,  ove
          tali  elementi   non   risultino   dalla   convenzione   di
          accoglienza. 
              11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a  fare  ingresso
          in Italia immediatamente dopo la comunicazione  di  cui  al
          comma 11. I familiari del ricercatore di cui  al  comma  11
          hanno il diritto di entrare e  soggiornare  nel  territorio
          nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o  raggiungere   il
          ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido  o
          documento equipollente e di un'autorizzazione in  corso  di
          validita',  rilasciata  dal  primo  Stato  membro,   previa
          dimostrazione di aver risieduto in  qualita'  di  familiari
          nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 7. 
              11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere  della
          questura sulla sussistenza  di  eventuali  motivi  ostativi
          all'ingresso    nel    territorio    nazionale,    comunica
          all'istituto  di  ricerca,   e   all'autorita'   competente
          designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
          sussistono  motivi  di  opposizione  alla   mobilita'   del
          ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
          questura, nei seguenti casi: 
                a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
                b)  i  documenti  sono  stati  ottenuti  in   maniera
          fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti; 
                c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco
          di cui al comma 1; 
                d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno
          di cui al comma 11; 
                e) non sono soddisfatte le condizioni di  ingresso  e
          soggiorno previste dal presente testo unico. 
              11-quater. In caso di  opposizione  alla  mobilita'  il
          ricercatore  e  se  presenti  i  suoi   familiari   cessano
          immediatamente tutte le attivita' e lasciano il  territorio
          nazionale. 
              11-quinquies.  Per  periodi  superiori  a   centottanta
          giorni, lo straniero titolare di un permesso  di  soggiorno
          per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
          europea e in corso  di  validita'  e'  autorizzato  a  fare
          ingresso senza necessita' di  visto  e  a  soggiornare  nel
          territorio nazionale per svolgere  l'attivita'  di  ricerca
          presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco  di  cui
          al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui  al  comma
          4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel  territorio
          nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
          e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
          periodo di soggiorno ivi previsto. 
              11-sexies. Il nulla osta di cui al  comma  11-quinquies
          e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando: 
                a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
                b) l'autorizzazione  del  primo  Stato  membro  scade
          durante la procedura di rilascio del nulla osta. 
              11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies
          e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la  dicitura
          "mobilità-ricercatore" e si applicano  le  disposizioni  di
          cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del  rilascio  e  dell'eventuale
          revoca del permesso di soggiorno di cui al  presente  comma
          sono informate le  autorita'  competenti  del  primo  Stato
          membro. 
              11-octies. Nelle more del rilascio  del  nulla  osta  e
          della consegna del permesso di soggiorno e'  consentito  al
          ricercatore  di  cui  al  comma  11-quinquies  di  svolgere
          attivita' di  ricerca  a  condizione  che  l'autorizzazione
          rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
          e che non sia superato un  periodo  di  centottanta  giorni
          nell'arco di trecentosessanta giorni. 
              11-nonies. Per quanto non  espressamente  previsto  dal
          presente  articolo,  si  applicano,  ove  compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
          6, secondo periodo. 
              11-decies. La documentazione e le informazioni relative
          alla  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fornite in lingua italiana.». 
              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma  1,
          e, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  ai
          minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato
          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
          lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze
          sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso
          al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 23. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
          4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. Il mancato rilascio  del  parere  richiesto  non  puo'
          legittimare  il  rifiuto  del  rinnovo  del   permesso   di
          soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4.». 
              «Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). -  1.
          Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia  e
          l'eventuale accompagnatore possono ottenere  uno  specifico
          visto di ingresso ed il relativo permesso di  soggiorno.  A
          tale   fine   gli   interessati   devono   presentare   una
          dichiarazione della struttura sanitaria italiana  prescelta
          che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa
          e la durata presunta del  trattamento  terapeutico,  devono
          attestare  l'avvenuto  deposito  di  una  somma  a   titolo
          cauzionale,  tenendo  conto  del  costo  presumibile  delle
          prestazioni   sanitarie   richieste,   secondo    modalita'
          stabilite   dal   regolamento   di   attuazione,    nonche'
          documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio
          per l'accompagnatore e  per  il  periodo  di  convalescenza
          dell'interessato. La domanda di rilascio  del  visto  o  di
          rilascio  o  rinnovo  del  permesso   puo'   anche   essere
          presentata da un familiare o da  chiunque  altro  vi  abbia
          interesse. 
              2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio  di
          permesso  di  soggiorno  per  cure  mediche   e'   altresi'
          consentito nell'ambito di programmi umanitari  definiti  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera  c),  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come  modificato  dal
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,   previa
          autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il
          Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie  locali
          e  le  aziende  ospedaliere,  tramite  le   regioni,   sono
          rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al  fondo
          sanitario nazionale. 
              3. Il permesso di soggiorno per  cure  mediche  ha  una
          durata  pari   alla   durata   presunta   del   trattamento
          terapeutico, e' rinnovabile finche'  durano  le  necessita'
          terapeutiche  documentate  e  consente  lo  svolgimento  di
          attivita' lavorativa. 
              4. Sono fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
          profilassi internazionale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  83  del  regio
          decreto 30 marzo  1942,  n.  327  (Approvazione  del  testo
          definitivo del Codice della navigazione): 
              «Art. 83  (Divieto  di  transito  e  di  sosta).  -  Il
          Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare  o
          vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel  mare
          territoriale, per motivi di ordine pubblico,  di  sicurezza
          della  navigazione  e,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente,  per  motivi  di  protezione   dell'ambiente
          marino, determinando le  zone  alle  quali  il  divieto  si
          estende.