((Art. 1 bis Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice»; b) al comma 8-quinquies: 1) al primo periodo, dopo la parola: « assegnati » sono inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.»)).
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 1.