Art. 10 ((Modifiche all'))articolo 588 del codice penale 1. All'articolo 588 del codice penale a) al primo comma la parola « 309 » e' sostituita dalla seguente: ((« 2.000 »)); b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 588 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.».