Art. 10 
 
          ((Modifiche all'))articolo 588 del codice penale 
 
  1. All'articolo 588 del codice penale 
  a) al primo comma la parola « 309 » e' sostituita  dalla  seguente:
((« 2.000 »)); 
  b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque  anni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  588  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa  e'
          punito con la multa fino a euro 2.000. 
              Se nella rissa taluno rimane ucciso o  riporta  lesione
          personale, la pena, per il solo fatto della  partecipazione
          alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni.  La
          stessa  pena  si  applica  se  l'uccisione  o  la   lesione
          personale,  avviene  immediatamente  dopo  la  rissa  e  in
          conseguenza di essa.».