Art. 12 
 
          Ulteriori modalita' per il contrasto al traffico 
                    di stupefacenti via internet 
 
  1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e  contrasto  dei
reati di cui al Titolo VIII del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione  telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,
l'organo  del  Ministero  dell'interno   per   la   sicurezza   delle
telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 269, forma un  elenco  costantemente  aggiornato  dei
siti web che, sulla base  di  elementi  oggettivi,  devono  ritenersi
utilizzati per l'effettuazione sulla rete  internet  di  uno  o  piu'
reati di cui al  presente  comma.  A  tal  fine,  ferme  restando  le
iniziative e le determinazioni dell'autorita'  giudiziaria,  l'organo
per   la   sicurezza   delle    telecomunicazioni,    su    richiesta
dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza  di  cui
((all'articolo 1 della)) legge  15  gennaio  1991,  n.  16,  provvede
all'inserimento  nell'elenco  ed  a  notificare   ai   fornitori   di
connettivita' alla rete internet i siti web per i quali  deve  essere
inibito l'accesso. 
  2. I fornitori di  connettivita'  alla  rete  internet  provvedono,
entro il termine di  sette  giorni,  a  impedire  l'accesso  ai  siti
segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative
soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal  decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio  2007,  recante  requisiti
tecnici  degli  strumenti  di   filtraggio   che   i   fornitori   di
connettivita' alla  rete  Internet  devono  utilizzare,  al  fine  di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti  segnalati  dal  Centro  nazionale   per   il   contrasto   alla
pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  29
gennaio 2007. 
  3. La violazione degli obblighi di cui al comma  2,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, e' punita con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  250.000.  All'irrogazione  della
sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  a  seguito   delle   comunicazioni   da   parte
dell'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   delle
telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la  violazione.
Non si applica il pagamento in misura ridotta di  cui  ((all'articolo
16 della)) legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  4. I proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
((irrogate ai sensi del comma 3)) sono versati ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere ((riassegnati)), in
egual  misura,  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno  e  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione  dei
beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 1 e al comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La rubrica del titolo VIII del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi  stati   di   tossicodipendenza),   reca:   «Della
          repressione delle attivita' illecite». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2,  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro  lo  sfruttamento
          della  prostituzione,  della   pornografia,   del   turismo
          sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
          in schiavitu'): 
              «Art. 14 (Attivita' di contrasto). - (Omissis). 
              2.   Nell'ambito   dei   compiti   di   polizia   delle
          telecomunicazioni,  definiti  con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 1, comma 15, della legge 31  luglio  1997,  n.
          249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
          la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge,  su
          richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata  a  pena  di
          nullita', le attivita'  occorrenti  per  il  contrasto  dei
          delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
          commi primo, secondo e terzo , e 600-quinquies  del  codice
          penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
          mezzi di comunicazione telematica ovvero  utilizzando  reti
          di telecomunicazione disponibili al pubblico. A  tal  fine,
          il  personale  addetto  puo'  utilizzare   indicazioni   di
          copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
          gestire aree di comunicazione o scambio su reti  o  sistemi
          telematici, ovvero per partecipare  ad  esse.  Il  predetto
          personale specializzato effettua con le medesime  finalita'
          le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  15
          gennaio    1991,    n.    16    (Norme    di    adeguamento
          dell'organizzazione   delle   strutture    del    Ministero
          dell'interno   per    il    potenziamento    dell'attivita'
          antidroga): 
              «Art. 1 (Direzione centrale per i servizi antidroga). -
          1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' istituita, nell'ambito del  Dipartimento
          della pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno,  la
          Direzione centrale per i servizi antidroga. 
              2.   Il   servizio   centrale   antidroga,    istituito
          dall'articolo 35, secondo  comma,  della  legge  1°  aprile
          1981, n.  121,  e'  soppresso  ed  i  relativi  compiti  ed
          attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di  cui
          al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale,
          le  strutture,  le  dotazioni  e  i  mezzi  finanziari  del
          servizio stesso. 
              2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo  un
          criterio  di  rotazione,  con  i  rapporti  di   dipendenza
          operanti  nell'ambito  del  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza  in  ragione  della   funzione   esercitata,   un
          dirigente generale della Polizia di Stato, un  generale  di
          divisione  dell'Arma  dei  carabinieri  o  un  generale  di
          divisione della Guardia  di  finanza,  che  abbia  maturato
          specifica esperienza nel settore. 
              - Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio
          2007 (Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i
          fornitori  di  connettivita'  alla  rete  Internet   devono
          utilizzare, al fine di impedire, con le modalita'  previste
          dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro
          nazionale  per  il  contrasto  alla  pedopornografia),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del  29  gennaio
          2007. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».