Art. 13 
 
Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale  dei  diritti
  delle persone private della liberta' personale 
 
  1. All'articolo 7 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  10,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica e al comma 1  le  parole  «  detenute  o  »  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  Il  Garante
nazionale opera quale meccanismo nazionale di  prevenzione  ai  sensi
dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione ((contro la
tortura)) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani  o  degradanti,
adottato  il  18   dicembre   2002   con   Risoluzione   A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ((ratificato  ai  sensi
della legge)) 9 novembre 2012, n. 195, ed  esercita  i  poteri,  gode
delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da  17
a 23 del predetto Protocollo.»; 
    ((c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5.1.  Il  Garante
nazionale puo' delegare i garanti territoriali per l'esercizio  delle
proprie   funzioni   relativamente    alle    strutture    sanitarie,
socio-sanitarie e assistenziali, alle  comunita'  terapeutiche  e  di
accoglienza, per adulti e per minori, nonche' alle strutture  di  cui
alla lettera e)  del  comma  5,  quando  particolari  circostanze  lo
richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi»; 
    c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Nell'ambito  delle   funzioni   attribuite   dall'articolo   4   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi  previste,  il
Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e  nei
limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  presente  comma,
modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi  e  funzionali
alle  necessita'  dell'ufficio,  nell'ambito   delle   determinazioni
adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»)). 
  2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,  comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  10,  il  Garante
nazionale in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' prorogato per un periodo di due  anni  oltre  la  scadenza
naturale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7,   comma   2,   del
          decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  146  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, vedi  i
          riferimenti normativi all'articolo 3.