Art. 13 Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale 1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica e al comma 1 le parole « detenute o » sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione ((contro la tortura)) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ((ratificato ai sensi della legge)) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»; ((c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunita' terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche' alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi»; c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»)). 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3.