Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono  all'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2.  Nell'ambito  del  Sistema  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del
numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica
della  necessaria  sussistenza  delle  disponibilita'  finanziarie  a
legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'invarianza della spesa e' assicurata,  ove  necessario,  anche
mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio  iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  del  pertinente  Programma  relativo  alle
spese per la gestione dei flussi migratori  di  cui  ((all'unita'  di
voto)) 5.1, da adottare ((ai sensi dell'articolo 33, comma  4,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n.  416  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato  dalla
          presente legge, vedi i riferimenti  normativi  all'articolo
          4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 4,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art. 33 (Assestamento e  variazioni  di  bilancio).  -
          (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro competente,  da  comunicare
          alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
          rimodulate in termini di  competenza  e  di  cassa,  previa
          verifica del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
          dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma  del
          proprio stato di previsione,  con  esclusione  dei  fattori
          legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  e
          comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dalla
          lettera a) del medesimo comma  5  dell'articolo  21.  Resta
          precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  spesa  in  conto
          capitale per finanziare spese correnti. 
              (Omissis).».