Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilita' finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1. 3. L'invarianza della spesa e' assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui ((all'unita' di voto)) 5.1, da adottare ((ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). - (Omissis). 4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. (Omissis).».