Art. 2 
 
Disposizioni in materia di  procedure  per  il  riconoscimento  della
                      protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  ((0a)  all'articolo  12,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dispongono
l'audizione dell'interessato » sono inserite le  seguenti:  «  ,  ove
possibile, utilizzando le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente,  anche  mediante  collegamenti
audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze  di  riservatezza
dei  dati  che  riguardano  l'identita'  e   le   dichiarazioni   del
richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,»; 
    a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della  Commissione
territoriale, previo esame preliminare  delle  domande,  determina  i
casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma
2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata,  ai  sensi
dell'articolo   28-bis.   La   Commissione    territoriale    informa
tempestivamente  il  richiedente  delle  determinazioni   procedurali
assunte ai sensi del periodo precedente. 
      2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando: 
        a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata; 
        b) e' presentata da un richiedente appartenente  a  categorie
di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 
        c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»)); 
    b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura  provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria  alla
Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque  giorni
nei casi di: 
        a) domanda reiterata ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1,
lettera b); 
        b)   domanda   presentata   da   richiedente   sottoposto   a
procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12,  comma
1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18  agosto  2015,  n.  142,  ((o  quando  il  richiedente  e'   stato
condannato)) anche con sentenza non definitiva per uno  dei  predetti
reati, previa audizione del richiedente. 
      2. La Questura provvede senza ritardo alla  trasmissione  della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione e decide entro i successivi due  giorni,  nei  seguenti
casi: 
        a)  richiedente  per  il   quale   e'   stato   disposto   il
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui
all'articolo 14 del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b); 
        b) domanda di  protezione  internazionale  presentata  da  un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di  transito  di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso  o  tentato
di eludere i relativi controlli.  In  tali  casi  la  procedura  puo'
essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito; 
        c) richiedente proveniente da un Paese designato  di  origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis; 
        d) domanda manifestamente infondata, ai  sensi  dell'articolo
28-ter; 
        e) richiedente che presenti la  domanda,  dopo  essere  stato
fermato in condizioni di  soggiorno  irregolare,  al  solo  scopo  di
ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento. 
      3. Lo Stato  italiano  puo'  dichiararsi  competente  all'esame
delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013. 
      4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di  frontiera
o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
Con il medesimo  decreto  possono  essere  istituite  fino  a  cinque
ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui  all'articolo
4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. 
      5. I  termini  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
superati ove necessario per assicurare un esame adeguato  e  completo
della domanda, fatti salvi i termini massimi  previsti  dall'articolo
27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1,  lettera  b),  e  al
comma 2, lettera a), i termini di cui  all'articolo  27,  commi  3  e
3-bis, sono ridotti ad un terzo. 
      6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai
minori non accompagnati ((e  agli  stranieri  portatori  di  esigenze
particolari ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142.»)); 
    c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il  seguente:
«1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
richiedenti portatori di esigenze particolari indicate  nell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; 
    ((d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero  presenta  una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
che  ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal   territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa  con  immediatezza  al  Presidente
della  Commissione  territoriale  competente  che  procede  all'esame
preliminare  entro  tre  giorni,   valutati   anche   i   rischi   di
respingimento diretti e  indiretti,  e  contestualmente  ne  dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati  addotti  nuovi  elementi,  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»)); 
    e) all'articolo 32: 
      1) il comma 1-bis e' abrogato; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al primo periodo,  la  parola  «annuale»  e'  sostituita
dalla seguente: «biennale»; 
        2.2) al secondo periodo, le  parole  «  ma  non  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno  per  motivi  di  lavoro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo quanto previsto in  ordine
alla  convertibilita'  dall'articolo  6,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; 
      3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3.1. Nelle ipotesi di rigetto della  domanda  di  protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti  di  cui  all'articolo  19,
comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al  Questore  per
il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 
        3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione  internazionale
non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di
cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, la Commissione territoriale ne informa il  Procuratore  della
Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,  per
l'eventuale attivazione delle misure  di  assistenza  in  favore  del
minore.»; 
    f) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma 2, quarto periodo, le  parole  «  comma  2  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »; 
      2) al comma 3: 
        2.1) alla lettera d), le parole « commi 1-ter e 2, lettera c)
» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ((ed)) e)»; 
        2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente:  «  d-bis)
avverso il provvedimento relativo alla domanda  di  cui  all'articolo
28-bis, comma 1, lettera b). »; 
      3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Nei casi previsti dal comma 3, lettere  a),  b),  c),  d)  e  d-bis),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'  tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni  e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni,  con  decreto  motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile  2017,  n.  46,  e  pronunciato  entro  cinque  giorni   dalla
presentazione dell'istanza  di  sospensione  e  senza  la  preventiva
convocazione della controparte.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. La  proposizione
del ricorso o  dell'istanza  cautelare  ai  sensi  del  comma  4  non
sospende  l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento   che   dichiara
inammissibile, per la seconda volta,  la  domanda  di  riconoscimento
della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,  comma  1,
lettera   b),   ovvero   dichiara   inammissibile   la   domanda   di
riconoscimento   della   protezione    internazionale,    ai    sensi
dell'articolo 29-bis.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 28-ter,  32  e
          35-bis del citato decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
          25, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali dispongono l'audizione  dell'interessato,  ove
          possibile, utilizzando  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,   anche
          mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel  rispetto
          delle esigenze di  riservatezza  dei  dati  che  riguardano
          l'identita'  e  le  dichiarazioni  del  richiedente,  fermo
          restando quanto previsto dagli articoli 13  e  14,  tramite
          comunicazione  effettuata   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 11. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di  norma  alla  presenza
          del  componente  funzionario  amministrativo  con   compiti
          istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
          stesso sesso del  richiedente.  Il  funzionario  istruttore
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
          del   Presidente,   o   su   richiesta    dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente. 
              2.   La   Commissione   territoriale   puo'    omettere
          l'audizione  del  richiedente  quando  ritiene   di   avere
          sufficienti   motivi   per   accogliere   la   domanda   di
          riconoscimento dello status di rifugiato in relazione  agli
          elementi forniti dal richiedente ai sensi  dell'articolo  3
          del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  ed  in
          tutti i casi in cui  risulti  certificata  dalla  struttura
          sanitaria pubblica o da  un  medico  convenzionato  con  il
          Servizio    sanitario     nazionale     l'incapacita'     o
          l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale. 
              2-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,   la
          Commissione  territoriale  puo'  omettere  l'audizione  del
          richiedente proveniente da uno  dei  Paesi  individuati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
          sufficienti motivi per riconoscere lo status di  protezione
          sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.  In
          tal caso, la Commissione prima  di  adottare  la  decisione
          formale  comunica  all'interessato  che  ha   facolta'   di
          chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,  di  essere
          ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
          Commissione adotta la decisione. 
              3.  Il  colloquio  puo'  essere  rinviato  qualora   le
          condizioni di salute del cittadino  straniero,  certificate
          ai sensi del comma 2,  non  lo  rendano  possibile,  ovvero
          qualora l'interessato richieda ed  ottenga  il  rinvio  per
          gravi motivi. 
              4.  Se  il  cittadino  straniero  benche'  regolarmente
          convocato non si presenta al colloquio senza  aver  chiesto
          il rinvio, l'autorita' decidente decide  sulla  base  della
          documentazione disponibile. 
              5. Nel caso la convocazione non  sia  stata  portata  a
          conoscenza  del  richiedente  asilo  non   ospitato   nelle
          strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia  gia'
          stata emessa nei suoi confronti decisione  di  accoglimento
          della  relativa  istanza,   la   Commissione   territoriale
          competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
          volta ed entro dieci giorni dalla  cessazione  della  causa
          che non ha consentito lo  svolgimento  del  colloquio,  una
          nuova convocazione dell'interessato, secondo  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  al  fine  della  riattivazione  della
          procedura.». 
              «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata).  -  1.
          La domanda  e'  considerata  manifestamente  infondata,  ai
          sensi dell'articolo 32, comma  1,  lettera  b-bis),  quando
          ricorra una delle seguenti ipotesi: 
                a)  il  richiedente   ha   sollevato   esclusivamente
          questioni che non hanno alcuna attinenza con i  presupposti
          per il riconoscimento della  protezione  internazionale  ai
          sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b) il richiedente proviene da un Paese  designato  di
          origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; 
                c)  il  richiedente   ha   rilasciato   dichiarazioni
          palesemente  incoerenti  e  contraddittorie  o  palesemente
          false, che contraddicono informazioni verificate sul  Paese
          di origine; 
                d) il richiedente ha indotto in errore  le  autorita'
          presentando informazioni  o  documenti  falsi  o  omettendo
          informazioni o documenti riguardanti  la  sua  identita'  o
          cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la  decisione
          negativamente, ovvero  ha  dolosamente  distrutto  o  fatto
          sparire un documento di identita' o di viaggio che  avrebbe
          permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; 
                e)  il  richiedente  e'  entrato   illegalmente   nel
          territorio nazionale, o vi ha  prolungato  illegalmente  il
          soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la
          domanda tempestivamente rispetto alle circostanze  del  suo
          ingresso; 
                f)  il  richiedente   ha   rifiutato   di   adempiere
          all'obbligo  del  rilievo  dattiloscopico   a   norma   del
          regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013; 
                g) il richiedente si trova nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo 6, commi 2, lettere a), b)  e  c),  e  3,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai richiedenti portatori di esigenze  particolari
          indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
          2015, n. 142.». 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo decreto legislativo; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          nei casi di cui all'articolo 28-ter; 
                b-ter) rigetta  la  domanda  se,  in  una  parte  del
          territorio del Paese di  origine,  il  richiedente  non  ha
          fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
          rischi effettivi di subire danni gravi o  ha  accesso  alla
          protezione  contro  persecuzioni  o   danni   gravi,   puo'
          legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso  e
          si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca. 
              1-bis. (Abrogato). 
              2. 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale   e   ricorrano   i   presupposti   di   cui
          all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale  trasmette
          gli atti al questore per il  rilascio  di  un  permesso  di
          soggiorno  biennale  che  reca  la   dicitura   "protezione
          speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento  verso
          uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
          Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  comma  e'
          rinnovabile, previo parere della Commissione  territoriale,
          e consente di svolgere attivita'  lavorativa,  fatto  salvo
          quanto   previsto   in    ordine    alla    convertibilita'
          dall'articolo 6, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. 
              3.1.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della   domanda   di
          protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
          all'articolo 19,  comma  2,  lettera  d-bis),  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   la   Commissione
          territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
          del permesso di soggiorno ivi previsto. 
              3.2.  Nei  casi  in  cui  la  domanda   di   protezione
          internazionale non e' accolta e nel corso del  procedimento
          emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la  Commissione
          territoriale ne informa  il  Procuratore  della  Repubblica
          presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  competente,   per
          l'eventuale  attivazione  delle  misure  di  assistenza  in
          favore del minore. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad altro titolo. A  tale  fine,  alla
          scadenza del termine per  l'impugnazione,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286,  salvo  gli  effetti  dell'articolo
          35-bis, commi 3 e 4.». 
              «Art.  35-bis  (Delle  controversie   in   materia   di
          riconoscimento della protezione internazionale).  -  1.  Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
          provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche  per  mancato
          riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
          norma  dell'articolo  32,  comma  3,  sono  regolate  dalle
          disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
          presente articolo. 
              2. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero, e puo' essere  depositato  anche  a  mezzo  del
          servizio   postale   ovvero   per   il   tramite   di   una
          rappresentanza diplomatica o  consolare  italiana.  In  tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi  all'autorita'  consolare.  Nei
          casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in
          cui nei confronti  del  ricorrente  e'  stato  adottato  un
          provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  i  termini
          previsti dal presente comma sono ridotti della meta'. 
              3. La proposizione  del  ricorso  sospende  l'efficacia
          esecutiva del provvedimento  impugnato,  tranne  che  nelle
          ipotesi in cui il ricorso viene proposto: 
                a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
          adottato un provvedimento di trattenimento nelle  strutture
          di cui  all'articolo  10-ter  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui  all'articolo
          14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                b)   avverso   il    provvedimento    che    dichiara
          inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
          internazionale; 
                c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta
          infondatezza ai sensi dell'articolo 32,  comma  1,  lettera
          b-bis); 
                d) avverso il provvedimento  adottato  nei  confronti
          dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere
          c) ed e); 
                d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
          di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b). 
              4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a),  b),  c),
          d)  e  d-bis),  l'efficacia  esecutiva  del   provvedimento
          impugnato puo' tuttavia essere  sospesa,  quando  ricorrono
          gravi e circostanziate  ragioni  e  assunte,  ove  occorra,
          sommarie informazioni, con decreto  motivato,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46,  e  pronunciato  entro  cinque
          giorni dalla presentazione dell'istanza  di  sospensione  e
          senza la  preventiva  convocazione  della  controparte.  Il
          decreto con il quale e' concessa o  negata  la  sospensione
          del provvedimento impugnato e'  notificato,  a  cura  della
          cancelleria  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma   6,
          unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque  giorni
          dalla  notificazione  le  parti  possono  depositare   note
          difensive. Entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza
          del termine di cui al  periodo  precedente  possono  essere
          depositate note di replica. Qualora siano state  depositate
          note ai sensi del  terzo  e  quarto  periodo  del  presente
          comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro  i
          successivi cinque giorni, conferma,  modifica  o  revoca  i
          provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a  norma  del
          presente comma non e' impugnabile. Nei  casi  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d),  del  comma  3  quando  l'istanza  di
          sospensione e' accolta,  al  ricorrente  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
              5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
          ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
          provvedimento che dichiara inammissibile,  per  la  seconda
          volta,  la  domanda  di  riconoscimento  della   protezione
          internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera
          b),   ovvero   dichiara   inammissibile   la   domanda   di
          riconoscimento della protezione  internazionale,  ai  sensi
          dell'articolo 29-bis. 
              6. Il ricorso e' notificato, a cura della  cancelleria,
          al Ministero  dell'interno,  presso  la  commissione  o  la
          sezione  che  ha  adottato   l'atto   impugnato,   nonche',
          limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o   revoca   della
          protezione internazionale, alla Commissione  nazionale  per
          il diritto di asilo; il ricorso e'  trasmesso  al  pubblico
          ministero,  che,  entro  venti  giorni,   stende   le   sue
          conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma,  del
          codice   di   procedura   civile,   rilevando   l'eventuale
          sussistenza  di  cause  ostative  al  riconoscimento  dello
          status di rifugiato e della protezione sussidiaria. 
              7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
          di  primo  grado,  puo'  stare  in   giudizio   avvalendosi
          direttamente di propri dipendenti o  di  un  rappresentante
          designato dal presidente della Commissione che ha  adottato
          l'atto  impugnato.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
          l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di  procedura
          civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
          venti giorni dalla  notificazione  del  ricorso,  una  nota
          difensiva. 
              8. La Commissione che ha adottato l'atto  impugnato  e'
          tenuta a rendere  disponibili  con  le  modalita'  previste
          dalle specifiche tecniche di cui al comma 16,  entro  venti
          giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda
          di    protezione    internazionale    presentata,     della
          videoregistrazione di cui all'articolo  14,  comma  1,  del
          verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto  a
          norma  del  medesimo  articolo   14,   comma   1,   nonche'
          dell'intera documentazione  comunque  acquisita  nel  corso
          della procedura di esame di cui al Capo III,  ivi  compresa
          l'indicazione   della   documentazione   sulla   situazione
          socio-politico-economica  dei  Paesi  di  provenienza   dei
          richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata. 
              9. Il procedimento e' trattato in camera di  consiglio.
          Per  la  decisione  il  giudice  si  avvale   anche   delle
          informazioni sulla situazione socio-politico-economica  del
          Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3  che
          la Commissione nazionale  aggiorna  costantemente  e  rende
          disponibili   all'autorita'   giudiziaria   con   modalita'
          previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
              10. E' fissata udienza per la comparizione delle  parti
          esclusivamente quando il giudice: 
                a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
          ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
                b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
          parti; 
                c)   dispone   consulenza   tecnica   ovvero,   anche
          d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. 
              11.  L'udienza  e'  altresi'  disposta  quando  ricorra
          almeno una delle seguenti ipotesi: 
                a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
                b) l'interessato ne abbia  fatto  motivata  richiesta
          nel ricorso introduttivo e il  giudice,  sulla  base  delle
          motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la  trattazione
          del  procedimento  in  udienza  essenziale  ai  fini  della
          decisione; 
                c) l'impugnazione si fonda su elementi di  fatto  non
          dedotti nel corso della procedura amministrativa  di  primo
          grado. 
              12. Il ricorrente puo' depositare  una  nota  difensiva
          entro i venti giorni successivi alla scadenza  del  termine
          di cui al comma 7, terzo periodo. 
              13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
          il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
          momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
          ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o  di
          persona cui e'  accordata  la  protezione  sussidiaria.  Il
          decreto non e' reclamabile. La  sospensione  degli  effetti
          del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene  meno
          se  con  decreto,  anche  non  definitivo,  il  ricorso  e'
          rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente  si
          applica anche relativamente agli effetti del  provvedimento
          cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il  termine  per
          proporre ricorso per  cassazione  e'  di  giorni  trenta  e
          decorre  dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della
          cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
          non costituita. La procura alle liti  per  la  proposizione
          del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
          inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
          comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal   fine   il
          difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
          procura  medesima.  In  caso  di  rigetto,  la   Corte   di
          cassazione decide  sull'impugnazione  entro  sei  mesi  dal
          deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi,  il
          giudice  che  ha  pronunciato  il  decreto  impugnato  puo'
          disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
          con conseguente  ripristino,  in  caso  di  sospensione  di
          decreto  di  rigetto,  della   sospensione   dell'efficacia
          esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
          di cui al periodo precedente  e'  disposta  su  istanza  di
          parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
          del ricorso per cassazione. La controparte puo'  depositare
          una  propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla
          comunicazione, a cura della  cancelleria,  dell'istanza  di
          sospensione. Il giudice decide entro  i  successivi  cinque
          giorni con decreto non impugnabile. 
              14. La sospensione dei termini processuali nel  periodo
          feriale non opera  nei  procedimenti  di  cui  al  presente
          articolo. 
              15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
          urgenza. 
              16. Le specifiche tecniche  di  cui  al  comma  8  sono
          stabilite  d'intesa  tra  i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
          Ministeri. 
              17. Quando il ricorrente e'  ammesso  al  patrocinio  a
          spese dello  Stato  e  l'impugnazione  ha  ad  oggetto  una
          decisione adottata dalla Commissione territoriale ai  sensi
          degli articoli  29  e  32,  comma  1,  lettera  b-bis),  il
          giudice, quando rigetta integralmente  il  ricorso,  indica
          nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo  82
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002
          n. 115, le ragioni per  cui  non  ritiene  le  pretese  del
          ricorrente  manifestamente  infondate  ai   fini   di   cui
          all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto. 
              18. A decorrere dal trentesimo giorno  successivo  alla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del provvedimento  con  cui  il  responsabile  dei
          sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero   della
          giustizia attesta la piena funzionalita'  dei  sistemi  con
          riguardo ai procedimenti di cui al  presente  articolo,  il
          deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei
          documenti  relativi  ai  medesimi  procedimenti  ha   luogo
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto
          della  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  Resta  salva   la   facolta'   del
          ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
          con modalita' non telematiche. In  ogni  caso,  il  giudice
          puo' autorizzare il deposito con modalita' non  telematiche
          quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
          funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».