Art. 4 Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; b) all'articolo 9: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»; ((1-bis) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, » sono inserite le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e »)); 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 ((, del presente decreto)). Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»; c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 (( , )) e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ((, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali)), secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»; d) all'articolo 11, comma 3, le parole « nei centri di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria »; ((e) all'articolo 22-bis: 1) al comma 1, dopo la parola: « impiego » sono inserite le seguenti: « di richiedenti protezione internazionale e »; 2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e »;)) 2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), ((numero 1), e c),)) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»; b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: ((a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)); b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater (( , )) del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, ((del decreto-legge)) 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis. Possono essere altresi' accolti, nel l'ambito dei servizi di cui al ((comma 1)), gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47. ((1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»)); c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: ((«2-bis.)) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.». 4. La definizione di « Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati », di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: « Sistema di accoglienza e di integrazione». 5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter e' sostituito dal seguente: ((«Art. 9-ter. -)) 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in ((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi)) dalla data di presentazione della domanda.». 6. Il termine ((di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,)) trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 22-bis del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all' eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri. 2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro. 5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.». «Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. 2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria. 4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza.». «Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale). - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attivita' dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale e di titolari di protezione internazionale, su base volontaria, in attivita' di utilita' sociale in favore delle collettivita' locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa. 3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione internazionale nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.». - Per il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), come modificato dalla presente legge: «Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione). - 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 1-ter. L'accoglienza dei titolari dei per messi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali. 2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1. 3. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.». - La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.»; d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.». 2. (Abrogato). 2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. 3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;".».