Art. 4 
 
Disposizioni in materia di  accoglienza  dei  richiedenti  protezione
  internazionale e dei titolari di protezione 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8  (Sistema  di
accoglienza).  -  1.  Il  sistema  di  accoglienza  per   richiedenti
protezione internazionale si basa sulla leale  collaborazione  tra  i
livelli di governo interessati, secondo  le  forme  di  coordinamento
nazionale e regionale previste dall'articolo 16. 
    2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri  di
cui  agli  articoli  9  e  11,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
per le procedure di  soccorso  e  di  identificazione  dei  cittadini
stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. 
    3. L'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e'
assicurata, nei limiti dei posti  disponibili,  nelle  strutture  del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; 
    b) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  ,
che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima»; 
  ((1-bis) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, » sono inserite
le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui territorio  e'
situato il centro di prima accoglienza e »)); 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Espletati
gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  nelle  strutture  del  Sistema   di
accoglienza  e  integrazione  di  cui   all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 ((, del presente  decreto)).
Il richiedente che rientra nelle categorie di  cui  all'articolo  17,
sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita', e' trasferito
nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «  1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 (( , )) e  nelle  strutture
di cui all'articolo 11, devono essere  assicurati  adeguati  standard
igienico-sanitari ((, abitativi e di sicurezza nonche' idonee  misure
di   prevenzione,   controllo   e   vigilanza   relativamente    alla
partecipazione o alla propaganda attiva a  favore  di  organizzazioni
terroristiche internazionali)), secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime  entro  trenta  giorni.  Sono  altresi'  erogati,  anche  con
modalita'  di  organizzazione  su  base  territoriale,   oltre   alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio,  secondo
le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di  gara  di  cui
all'articolo 12. Sono inoltre  assicurati  il  rispetto  della  sfera
privata, comprese le differenze di genere,  delle  esigenze  connesse
all'eta', la tutela della salute fisica e  mentale  dei  richiedenti,
l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti  entro
il primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure  necessarie  per  le
persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche
di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti
e del personale che opera presso i centri.»; 
    d) all'articolo 11, comma 3,  le  parole  «  nei  centri  di  cui
all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti:  «  nelle  strutture
del Sistema  di  accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il  trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria »; 
    ((e) all'articolo 22-bis: 
      1) al comma 1, dopo la parola: « impiego  »  sono  inserite  le
seguenti: « di richiedenti protezione internazionale e »; 
      2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite
le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e »;)) 
  2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), ((numero 1), e c),))
sono  svolte  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema
di accoglienza e integrazione)»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito  dei  medesimi  servizi,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  anche  i   richiedenti   protezione
internazionale e,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: 
        ((a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1  e
1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei
casi per i quali siano state applicate le cause di  esclusione  della
protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251; 
        a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)); 
        b) protezione sociale, di cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
        c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
        d)  calamita',  di  cui  all'articolo  20-bis   del   decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
        e) particolare sfruttamento lavorativo, di  cui  all'articolo
22, comma 12-quater (( , )) del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
        f) atti di particolare valore  civile,  di  cui  all'articolo
42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
        g) casi speciali, di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  ((del
decreto-legge))   4   ottobre   2018,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
    1-bis. Possono essere altresi' accolti, nel l'ambito dei  servizi
di cui al ((comma 1)), gli stranieri affidati ai servizi sociali,  al
compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 
  ((1-ter. L'accoglienza  dei  titolari  dei  permessi  di  soggiorno
indicati alla lettera  b)  del  comma  1  avviene  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per  le
categorie vulnerabili, con particolare riferimento  alla  Convenzione
del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,  fatta  a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27  giugno
2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione  dedicati
alle vittime di tratta e di violenza domestica»)); 
    c)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  ((«2-bis.))
Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: 
      a)  servizi  di  primo  livello,  cui  accedono  i  richiedenti
protezione internazionale, tra i quali  si  comprendono,  oltre  alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; 
      b) servizi di secondo  livello,  finalizzati  all'integrazione,
tra cui si comprendono,  oltre  quelli  previsti  al  primo  livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui  accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.». 
  4. La definizione di  «  Sistema  di  protezione  per  titolari  di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati  »,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di  regolamento,  si
intende sostituita dalla seguente: «  Sistema  di  accoglienza  e  di
integrazione». 
  5.  Alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  l'articolo  9-ter  e'
sostituito  dal  seguente:  ((«Art.  9-ter.  -))  1.  Il  termine  di
definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in
((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di  trentasei  mesi))
dalla data di presentazione della domanda.». 
  6. Il termine ((di cui all'articolo 9-ter della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, come sostituito dal comma  5  del  presente  articolo,))
trova applicazione per le domande di  cittadinanza  presentate  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 10,  11  e  22-bis
          del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di
          cui all'articolo 9,  comma  1  e  nelle  strutture  di  cui
          all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard
          igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche'  idonee
          misure di prevenzione, controllo e vigilanza  relativamente
          alla partecipazione o alla propaganda attiva  a  favore  di
          organizzazioni  terroristiche  internazionali,  secondo   i
          criteri e le modalita' stabiliti con decreto  adottato  dal
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  che  si
          esprime entro trenta giorni. Sono altresi'  erogati,  anche
          con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre
          alle prestazioni  di  accoglienza  materiale,  l'assistenza
          sanitaria,   l'assistenza   sociale   e   psicologica,   la
          mediazione linguistico-culturale,  la  somministrazione  di
          corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale
          e  al  territorio,  secondo  le   disposizioni   analitiche
          contenute nel capitolato di gara di  cui  all'articolo  12.
          Sono inoltre assicurati il rispetto  della  sfera  privata,
          comprese le differenze di genere, delle  esigenze  connesse
          all' eta', la tutela della  salute  fisica  e  mentale  dei
          richiedenti, l'unita'  dei  nuclei  familiari  composti  da
          coniugi e da parenti entro il primo grado,  l'apprestamento
          delle  misure  necessarie  per  le  persone  portatrici  di
          particolari  esigenze  ai  sensi  dell'articolo  17.   Sono
          adottate misure idonee a prevenire ogni forma di  violenza,
          anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione
          dei richiedenti e del personale che opera presso i centri. 
              2. E' consentita l'uscita dal centro nelle  ore  diurne
          secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
          25,  con  obbligo  di  rientro  nelle  ore   notturne.   Il
          richiedente  puo'  chiedere   al   prefetto   un   permesso
          temporaneo di allontanamento dal centro per un  periodo  di
          tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti
          motivi personali o per  motivi  attinenti  all'esame  della
          domanda. Il provvedimento di  diniego  sulla  richiesta  di
          autorizzazione all'allontanamento e' motivato e  comunicato
          all'interessato ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  e  successive
          modificazioni. 
              3. E'  assicurata  la  facolta'  di  comunicare  con  i
          rappresentanti  dell'UNHCR,  degli  enti  di   tutela   dei
          titolari  di  protezione  internazionale   con   esperienza
          consolidata nel settore, con i ministri di  culto,  nonche'
          con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 
              4. E' assicurato l'accesso ai centri  dei  soggetti  di
          cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli  altri  soggetti
          previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  fatte  salve   le
          limitazioni giustificate dalla necessita' di  garantire  la
          sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro. 
              5. Il personale che opera nei centri  e'  adeguatamente
          formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui  dati  e  sulle
          informazioni  riguardanti  i   richiedenti   presenti   nel
          centro.». 
              «Art. 11 (Misure straordinarie di  accoglienza).  -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
          di richiedenti,  l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
              2. Le  strutture  di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   e   sono
          individuate  dalle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, previo parere dell'ente locale nel cui  territorio
          e'  situata  la  struttura,   secondo   le   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
          di  estrema  urgenza,  il   ricorso   alle   procedure   di
          affidamento diretto ai sensi del decreto-legge  30  ottobre
          1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  1995,  n.  563,  e  delle   relative   norme   di
          attuazione. 
              3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma  1  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          del richiedente nelle strutture del Sistema di  accoglienza
          e  integrazione,   di   cui   all'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39.  Il
          trasferimento del richiedente che rientra  nelle  categorie
          di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria. 
              4. Le operazioni di identificazione  e  verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza.». 
              «Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione
          internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I
          prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni
          e le province autonome,  anche  nell'ambito  dell'attivita'
          dei  Consigli  territoriali  per  l'immigrazione   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni,  ogni  iniziativa
          utile  all'implementazione  dell'impiego   di   richiedenti
          protezione  internazionale  e  di  titolari  di  protezione
          internazionale,  su  base  volontaria,  in   attivita'   di
          utilita' sociale in favore delle collettivita' locali,  nel
          quadro delle disposizioni normative vigenti. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la
          diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte  con
          i Comuni, con le  regioni  e  le  province  autonome  e  le
          organizzazioni  del  terzo  settore,  anche  attraverso  la
          stipula di appositi protocolli di intesa. 
              3. Per il  coinvolgimento  dei  richiedenti  protezione
          internazionale e dei titolari di protezione  internazionale
          nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni, le  regioni  e
          le  province  autonome  possono   predisporre,   anche   in
          collaborazione con le  organizzazioni  del  terzo  settore,
          appositi  progetti  da  finanziare  con   risorse   europee
          destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  9  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come  modificato  dalla
          presente legge, vedi i riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione).
          - 1. Gli enti locali che prestano  servizi  di  accoglienza
          per i titolari di protezione internazionale e per i  minori
          stranieri non accompagnati, che  beneficiano  del  sostegno
          finanziario  di  cui  al  comma   2,   possono   accogliere
          nell'ambito dei medesimi  servizi,  nei  limiti  dei  posti
          disponibili, anche i richiedenti protezione  internazionale
          e,  qualora  non   accedano   a   sistemi   di   protezione
          specificamente  dedicati,  i  titolari  dei   permessi   di
          soggiorno per: 
                a) protezione speciale,  di  cui  agli  articoli  19,
          commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
          286,  ad  eccezione  dei  casi  per  i  quali  siano  state
          applicate  le  cause   di   esclusione   della   protezione
          internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
          1, lettere b)  e  c),  e  16  del  decreto  legislativo  19
          novembre 2007, n. 251; 
                a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
          lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286; 
                b) protezione sociale, di  cui  all'articolo  18  del
          decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del
          decreto legislativo n. 286 del 1998; 
                d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del  decreto
          legislativo n. 286 del 1998; 
                e)  particolare  sfruttamento  lavorativo,   di   cui
          all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n.
          286 del 1998; 
                f)  atti  di  particolare  valore  civile,   di   cui
          all'articolo 42-bis del  decreto  legislativo  n.  286  del
          1998; 
                g) casi speciali, di cui  all'articolo  1,  comma  9,
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
              1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei
          servizi di cui  al  comma  1,  gli  stranieri  affidati  ai
          servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con  le
          modalita' di cui all'articolo 13, comma 2,  della  legge  7
          aprile 2017, n. 47. 
              1-ter. L'accoglienza dei  titolari  dei  per  messi  di
          soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene  con
          le  modalita'  previste   dalla   normativa   nazionale   e
          internazionale in vigore per le categorie vulnerabili,  con
          particolare  riferimento  alla  Convenzione  del  Consiglio
          d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
          nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta  a
          Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della  legge
          27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi  di
          protezione dedicati alle vittime di tratta  e  di  violenza
          domestica. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono definiti i criteri e le  modalita'  per
          la presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
          di contributo per la realizzazione e  la  prosecuzione  dei
          progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
          comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, il Ministro  dell'interno,  con
          proprio decreto, provvede all'ammissione  al  finanziamento
          dei progetti presentati dagli enti locali. 
              2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono
          previsti: 
                a)  servizi  di  primo  livello,   cui   accedono   i
          richiedenti  protezione  internazionale,  tra  i  quali  si
          comprendono,  oltre   alle   prestazioni   di   accoglienza
          materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza  sociale  e
          psicologica,  la   mediazione   linguistico-culturale,   la
          somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
          orientamento legale e al territorio; 
                b)   servizi   di   secondo   livello,    finalizzati
          all'integrazione, tra  cui  si  comprendono,  oltre  quelli
          previsti al primo livello, l'orientamento al  lavoro  e  la
          formazione  professionale,  cui   accedono   le   ulteriori
          categorie di beneficiari, di cui al comma 1. 
              3. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di  protezione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
          di cui al comma 1; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies.». 
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 91  (Nuove  norme  sulla
          cittadinanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38
          del 15 febbraio 1992. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Disposizioni in  materia  di  acquisizione  e
          revoca della cittadinanza). -  1.  Alla  legge  5  febbraio
          1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato; 
                a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 9.1. - 1. La concessione  della  cittadinanza
          italiana ai sensi degli articoli 5 e 9  e'  subordinata  al
          possesso,  da  parte   dell'interessato,   di   un'adeguata
          conoscenza della lingua italiana, non inferiore al  livello
          B1  del  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per   la
          conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i  richiedenti,
          che non abbiano sottoscritto l'accordo di  integrazione  di
          cui all'articolo 4-bis del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  o  che  non  siano
          titolari di permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo di cui  all'articolo  9  del  medesimo  testo
          unico,   sono   tenuti,   all'atto   della    presentazione
          dell'istanza, ad attestare il  possesso  di  un  titolo  di
          studio rilasciato da un istituto di istruzione  pubblico  o
          paritario  riconosciuto  dal   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  e  dal  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale  o  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  ovvero   a   produrre   apposita   certificazione
          rilasciata  da  un  ente  certificatore  riconosciuto   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e dal Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
          internazionale    o    dal    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»; 
                b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo
          pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari
          a 250»; 
                c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: 
                  «Art. 9-ter. - 1. Il  termine  di  definizione  dei
          procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e'  di  quarantotto
          mesi dalla data di presentazione della domanda.»; 
                d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
                  «Art.  10-bis.  -  1.  La   cittadinanza   italiana
          acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2,  5  e  9,  e'
          revocata  in  caso  di  condanna  definitiva  per  i  reati
          previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del
          codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli
          articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice  penale.  La
          revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre  anni  dal
          passaggio in giudicato della sentenza  di  condanna  per  i
          reati di cui al primo periodo, con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.». 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e  dei
          certificati  di  stato  civile  occorrenti  ai   fini   del
          riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito  in
          sei mesi dalla data di  presentazione  della  richiesta  da
          parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. 
              3. All'articolo 1, comma  1,  della  legge  12  gennaio
          1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita  dalla  seguente:
          "aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;".».