Art. 5 
 
                 Supporto a percorsi di integrazione 
 
  1. Per i beneficiari  di  misure  di  accoglienza  nel  Sistema  di
accoglienza  e  integrazione,  di  cui  all'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del
periodo di accoglienza previsto dalle  norme  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione,  a
cura delle Amministrazioni competenti  e  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
nei rispettivi bilanci. 
  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al ((comma 1)),  per
il biennio 2020-2021, il Piano  nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  individua
le linee di intervento per realizzare forme di  effettiva  inclusione
sociale  volte  a  favorire  l'autonomia  individuale  dei  cittadini
stranieri beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
riguardo a: 
  ((a)  formazione  linguistica  finalizzata  alla  conoscenza  della
lingua italiana almeno di livello A1 del  Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue; 
  b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali  sanciti  nella
Costituzione della Repubblica Italiana; 
  b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali; 
  c) orientamento all'inserimento lavorativo)). 
  3. Il Tavolo di coordinamento nazionale  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  formula
proposte  in  relazione  alle  iniziative  da  avviare,  in  tema  di
integrazione dei titolari di protezione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1-sexies  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  vedi   i   riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  3,  del
          decreto legislativo 19 novembre 2015, n. 251: 
              «Art.   29   (Libera   circolazione,   integrazione   e
          alloggio). - (Omissis). 
              3. Ai fini  della  programmazione  degli  interventi  e
          delle  misure   volte   a   favorire   l'integrazione   dei
          beneficiari di  protezione  internazionale,  il  Tavolo  di
          coordinamento  nazionale  insediato  presso  il   Ministero
          dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
          l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi  di
          accoglienza dei  richiedenti  e/o  titolari  di  protezione
          internazionale secondo gli indirizzi sanciti  d'intesa  con
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  predispone,  altresi',
          ogni due anni, salva  la  necessita'  di  un  termine  piu'
          breve,  un  Piano  nazionale  che  individua  le  linee  di
          intervento  per  realizzare  l'effettiva  integrazione  dei
          beneficiari di protezione internazionale,  con  particolare
          riguardo    all'inserimento     socio-lavorativo,     anche
          promuovendo specifici programmi di incontro tra  domanda  e
          offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza  sanitaria  e
          sociale,  all'alloggio,  alla  formazione   linguistica   e
          all'istruzione nonche' al contrasto delle  discriminazioni.
          Il Piano indica una stima dei destinatari delle  misure  di
          integrazione  nonche'  specifiche  misure  attuative  della
          programmazione dei  pertinenti  fondi  europei  predisposta
          dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto
          da rappresentanti del Ministero dell'interno,  dell'Ufficio
          del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali, delle Regioni,  dell'Unione  delle
          province d'Italia (UPI) e dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni  italiani  (ANCI),  ed  e'  integrato,  in  sede  di
          programmazione  delle   misure   di   cui   alla   presente
          disposizione, con un rappresentante del  Ministro  delegato
          alle  pari  opportunita',   un   rappresentante   dell'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati  (UNHCR),
          un  rappresentante,  della  Commissione  nazionale  per  il
          diritto di asilo e, a seconda delle materie  trattate,  con
          rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
          interessati. 
              (Omissis).