Art. 7 
 
          Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice
penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  le
parole «  di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di un ufficiale o agente
di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio ((delle proprie funzioni, e)) nell'ipotesi
di cui all'articolo 343». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 131-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  131-bis  (Esclusione   della   punibilita'   per
          particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
          prevista la pena detentiva  non  superiore  nel  massimo  a
          cinque anni, ovvero la pena pecuniaria,  sola  o  congiunta
          alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa  quando,  per
          le modalita' della condotta e per l'esiguita' del  danno  o
          del pericolo, valutate ai sensi  dell'articolo  133,  primo
          comma,  l'offesa  e'   di   particolare   tenuita'   e   il
          comportamento risulta non abituale. 
              L'offesa  non  puo'  essere  ritenuta  di   particolare
          tenuita', ai sensi del  primo  comma,  quando  l'autore  ha
          agito per motivi abietti o futili, o con  crudelta',  anche
          in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,  ancora,  ha
          profittato  delle  condizioni  di  minorata  difesa   della
          vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa  ovvero
          quando la condotta ha cagionato o da  essa  sono  derivate,
          quali  conseguenze  non  volute,  la  morte  o  le  lesioni
          gravissime di  una  persona.  L'offesa  non  puo'  altresi'
          essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si  procede
          per delitti, puniti con una pena superiore  nel  massimo  a
          due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione  o
          a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di  cui
          agli articoli 336,  337  e  341-bis,  quando  il  reato  e'
          commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
          sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
          nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui
          all'articolo 343. 
              Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore
          sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale  o
          per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della  stessa
          indole, anche se ciascun fatto,  isolatamente  considerato,
          sia di particolare tenuita', nonche' nel  caso  in  cui  si
          tratti di reati che abbiano ad  oggetto  condotte  plurime,
          abituali e reiterate. 
              Ai  fini  della  determinazione  della  pena  detentiva
          prevista  nel  primo  comma  non  si  tiene   conto   delle
          circostanze, ad eccezione di quelle per le quali  la  legge
          stabilisce una pena di specie diversa da  quella  ordinaria
          del reato e di quelle ad effetto speciale. In  quest'ultimo
          caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
          conto del giudizio di bilanciamento  delle  circostanze  di
          cui all'articolo 69. 
              La disposizione del primo comma si applica anche quando
          la legge prevede la particolare tenuita' del  danno  o  del
          pericolo come circostanza attenuante.».