Art. 8 
 
        ((Modifiche)) all'articolo 391-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  391-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Agevolazione  delle
comunicazioni  dei  detenuti  sottoposti  alle  restrizioni  di   cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni»; 
    b) al primo comma le parole «  da  uno  a  quattro  anni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »; 
    c) al secondo comma le parole « da  due  a  cinque  anni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »; 
    d) dopo il secondo comma e'  aggiunto  il  seguente:  «  La  pena
prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui all'articolo 41- bis della legge 26  luglio  1975,
n.  354((,))  il  quale  comunica  con  altri   in   elusione   delle
prescrizioni all'uopo imposte.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 391-bis del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 391-bis  (Agevolazione  delle  comunicazioni  dei
          detenuti sottoposti alle restrizioni  di  cui  all'articolo
          41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in
          elusione delle prescrizioni).  -  Chiunque  consente  a  un
          detenuto, sottoposto alle restrizioni di  cui  all'articolo
          41-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354,  di  comunicare
          con altri in elusione delle prescrizioni  all'uopo  imposte
          e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
              Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un
          incaricato di pubblico servizio ovvero da un  soggetto  che
          esercita la professione forense si applica  la  pena  della
          reclusione da tre a sette anni. 
              La pena prevista dal primo comma si  applica  anche  al
          detenuto sottoposto alle restrizioni  di  cui  all'articolo
          41-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  il  quale
          comunica con altri in elusione delle prescrizioni  all'uopo
          imposte.».