Art. 8 ((Modifiche)) all'articolo 391-bis del codice penale 1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»; b) al primo comma le parole « da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »; c) al secondo comma le parole « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »; d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: « La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354((,)) il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 391-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 391-bis (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni). - Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte e' punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni. La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».