Art. 9 
 
Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter  in  materia  di
  contrasto  all'introduzione  e  all'utilizzo  di   dispositivi   di
  comunicazione in carcere 
 
  1. Dopo  l'articolo  391-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  391-ter  (Accesso  indebito  a  dispositivi  idonei   alla
comunicazione da parte di soggetti detenuti). -  ((Fuori  dei  casi))
previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura  a  un
detenuto un apparecchio telefonico  o  altro  dispositivo  idoneo  ad
effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso  indebito
dei predetti strumenti o introduce in un istituto  penitenziario  uno
dei predetti strumenti (( al fine di renderlo ))  disponibile  a  una
persona detenuta e' punito con la pena  della  reclusione  da  uno  a
quattro anni. 
    Si applica la pena della reclusione da due a cinque  anni  se  il
fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un  incaricato  di
pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita  la  professione
forense. 
    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista
dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve
o utilizza un apparecchio telefonico o altro  dispositivo  idoneo  ad
effettuare comunicazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 391-bis del codice penale,
          come modificato dalla presente legge,  vedi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 8.