Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e
sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   1,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 gennaio
2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 18 dicembre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
 
Il Ministro degli affari esteri 
      e della cooperazione      
         internazionale         
            Di Maio             
 

                              ________ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.