Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 gennaio
2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale
Di Maio
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Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.