IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con
la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15
ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del  7  ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio  2020,  n.  673
del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24  luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio  2020,  n.  691
del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698  del  18  agosto
2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706
del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre
2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre  2020,  n.  716  del  26
novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n.  718  del  2  dicembre
2020 e n. 719 del 4  dicembre  2020  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126  recante  «Misure
urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia»; 
  Ritenuto necessario  consentire  la  prosecuzione  del  progressivo
scaglionamento ed  accesso  contingentato  degli  utenti  presso  gli
Uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo  dei  termini  di
pagamento  dei  trattamenti  pensionistici,  degli   assegni,   delle
pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli  invalidi
civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190  del
2014; 
  Vista la nota del 3 gennaio 2020 di Poste Italiane S.p.a.; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
materia di «Riduzione del limite per la tracciabilita' dei  pagamenti
a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante» che  ha  previsto,  al
comma 2,  che  le  pubbliche  amministrazioni  debbano  procedere  ai
pagamenti per emolumenti a qualsiasi titolo, di importo superiore  ad
euro 1.000,00, utilizzando esclusivamente strumenti elettronici; 
  Considerato che l'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
nel recepire la sentenza della Corte costituzionale  n.  152  del  23
giugno 2020, ha esteso ai soggetti  invalidi  civili  totali,  ciechi
civili assoluti e sordi, titolari di pensione, o che  siano  titolari
di pensione di inabilita' prevista dall'art. 2 della legge 12  giugno
1984, n. 222, di eta' compresa tra i diciotto e i  sessanta  anni,  i
benefici di cui all'art. 38, comma 4, della legge 28  dicembre  2001,
n. 448, finora spettanti ai soggetti con piu'  di  sessanta  anni  di
eta'; 
  Considerato  che  il  pagamento  delle   maggiorazioni   economiche
connesse all'applicazione dei citati benefici  e'  stato  disposto  a
partire dal mese di novembre 2020; 
  Preso atto che, in numerosi casi,  le  prestazioni  di  invalidita'
civile erogate, in applicazione dell'art.  15  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, supereranno  l'importo  di  euro  1.000,00,  che
costituisce, il limite per il pagamento in contanti fissato dall'art.
12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011; 
  Tenuto conto che la riscossione delle somme per le citate categorie
avviene nella maggioranza dei casi a mezzo di delegato o di tutore  e
l'apertura di rapporti di conto  corrente  richiede  in  questi  casi
ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalle legge a tutela di
tali soggetti; 
  Ritenuto di dovere ridurre il numero degli spostamenti dei predetti
soggetti presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto
corrente ed ottenere l'IBAN al  fine  di  limitare  l'esposizione  al
rischio di contagio da COVID-19; 
  Rilevata l'opportunita' di assicurare, nell'immediato e nelle  more
dello svolgimento degli adempimenti idonei a consentire l'apertura di
rapporti di conto corrente, la  continuita'  del  pagamento  di  tali
prestazioni assistenziali a decorrere dal mese di  novembre  2020  in
favore dei soggetti fragili ai quali e' stato riconosciuto  lo  stato
di disabilita'; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020  recante  «Organizzazione
interna del  Dipartimento  della  protezione  civile»,  in  corso  di
registrazione agli organi di controllo; 
  Ravvisata, la necessita',  in  ragione  dell'attuale  straordinaria
situazione determinatasi nel  territorio  nazionale  con  riferimento
alla  diffusione  della  pandemia  da  Covid-19,  di  dover  disporre
l'ulteriore  proroga  degli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dal
Dipartimento della protezione civile a seguito  di  interpello  nelle
more che entri in vigore il  provvedimento  di  riorganizzazione  del
Dipartimento    della    protezione    civile,    onde    consentirne
l'operativita', stante  l'impossibilita'  di  poter  provvedere  alle
procedure di interpello di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; 
  Vista la richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 4 dicembre 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Anticipazione   del   termine   di   pagamento   delle    prestazioni
  previdenziali  corrisposte   dall'Istituto   nazionale   previdenza
  sociale 
 
  1. Allo scopo di consentire a Poste  Italiane  S.p.a.  la  gestione
dell'accesso ai  propri  sportelli  dei  titolari  del  diritto  alla
riscossione delle predette prestazioni, in modalita' compatibili  con
le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e  gestire
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti  dei
titolari delle prestazioni medesime,  il  pagamento  dei  trattamenti
pensionistici, degli assegni, delle pensioni e  delle  indennita'  di
accompagnamento erogate agli invalidi  civili,  di  cui  all'art.  1,
comma 302,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  successive
integrazioni e modificazioni: 
    a. di competenza del mese di gennaio 2021, e' anticipato  dal  28
dicembre 2020 al 2 gennaio 2021; 
    b. di competenza del mese di febbraio 2021, e' anticipato dal  25
gennaio 2021 al 30 gennaio 2021. 
  2. Resta fermo che, ad ogni altro  effetto,  il  diritto  al  rateo
mensile delle sopra citate  prestazioni  si  perfeziona  comunque  il
primo giorno del mese di competenza dello stesso. 
  3.  Poste  Italiane  S.p.a.   adotta   misure   di   programmazione
dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari  del  diritto  alla
riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire  il
rispetto delle misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19,  anche  attraverso  la  programmazione  dell'accesso   agli
sportelli dei  predetti  soggetti  nell'arco  dei  giorni  lavorativi
precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime. 
  4. In relazione ai pagamenti di  cui  al  comma  1,  continuano  ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse
al decesso del beneficiario della prestazione  o  al  verificarsi  di
altra causa di estinzione del diritto alla  prestazione,  nei  limiti
delle disponibilita' esistenti  sul  conto  corrente  postale  o  sul
libretto postale, nonche' le disposizioni che  regolano  il  recupero
dei trattamenti indebitamente erogati.