Art. 2 Pagamento in contanti allo sportello delle prestazioni di invalidita' civile a carico dell'Istituto nazionale previdenza sociale 1. In deroga alle disposizioni vigenti, i pagamenti mensili superiori ad euro 1.000,00, delle prestazioni di invalidita' civile corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale a seguito dell'applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a partire dal mese di novembre fino al termine dello stato di emergenza, possono essere riscossi in contanti allo sportello degli istituti di credito e di Poste Italiane S.p.a. 2. L'Istituto nazionale previdenza sociale pone in essere le attivita' preordinate ad applicare il presente articolo esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle prestazioni di invalidita' civile che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1. 3. Gli istituti di credito e Poste Italiane S.p.a. adottano, nei confronti dei predetti beneficiari, ogni iniziativa diretta a favorire l'apertura di conti correnti e di libretti di risparmio dotati di codice IBAN, nonche' il rilascio di carte prepagate ricaricabili dotate di codice IBAN per consentire l'adeguamento alla normativa di tali pagamenti.