Art. 2 
 
Pagamento in contanti allo sportello delle prestazioni di invalidita'
  civile a carico dell'Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti,  i  pagamenti  mensili
superiori ad euro 1.000,00, delle prestazioni di  invalidita'  civile
corrisposte dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale  a  seguito
dell'applicazione dell'art. 15 del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, a partire dal mese di novembre fino al termine  dello  stato  di
emergenza, possono essere riscossi in contanti allo  sportello  degli
istituti di credito e di Poste Italiane S.p.a. 
  2. L'Istituto  nazionale  previdenza  sociale  pone  in  essere  le
attivita'   preordinate   ad   applicare   il    presente    articolo
esclusivamente nei confronti dei  beneficiari  delle  prestazioni  di
invalidita' civile che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1. 
  3. Gli istituti di credito e Poste Italiane  S.p.a.  adottano,  nei
confronti  dei  predetti  beneficiari,  ogni  iniziativa  diretta   a
favorire l'apertura di conti correnti  e  di  libretti  di  risparmio
dotati di  codice  IBAN,  nonche'  il  rilascio  di  carte  prepagate
ricaricabili dotate di codice IBAN per consentire l'adeguamento  alla
normativa di tali pagamenti.