Art. 2 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 si provvede nel limite delle risorse all'uopo stanziate dalle delibere del Consiglio dei ministri citate in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli