Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative  di  cui
all'art. 1 si provvede nel limite delle  risorse  all'uopo  stanziate
dalle delibere del Consiglio dei ministri citate in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli