L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con modifiche nella legge n.  135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle  assicurazioni  private,  in  particolare  l'art.   141
rubricato «Risarcimento del terzo trasportato», l'art. 148  rubricato
«Procedura di risarcimento» e l'art. 150  rubricato  «Disciplina  del
sistema di risarcimento diretto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante  la  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni
derivanti dalla circolazione stradale,  a  norma  dell'art.  150  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  febbraio  2009,  n.  28,   in
particolare  l'art.  13  rubricato  «Organizzazione  e  gestione  del
sistema di risarcimento diretto»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
dicembre  2009,  concernente  la  differenziazione  dei  costi   medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  di  cui  al  titolo  VIII  (bilancio   e   scritture
contabili) capo I  (disposizioni  generali  sul  bilancio),  capo  II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione  contabile)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008,  concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con  legge  24  marzo
2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere  di  individuare  un
criterio per il calcolo  dei  valori  dei  costi  e  delle  eventuali
franchigie per la definizione  delle  compensazioni  tra  le  imprese
nell'ambito del risarcimento diretto; 
  Visto l'art.  30  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  che  ha
modificato il comma 1-bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012,  n.
27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il
calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un
effettivo  recupero  di  efficienza   produttiva   delle   compagnie,
attraverso  la  progressiva  riduzione  dei  costi  dei  rimborsi   e
l'individuazione delle frodi; 
  Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il
criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la
definizione  delle  compensazioni  tra   imprese   di   assicurazione
nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  recante  «disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   3,   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'istituto e, in particolare, l'art.
9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli  atti  di
regolazione sono sottoposti a revisione periodica,  almeno  ogni  tre
anni, ai fini dell'adeguamento  all'evoluzione  delle  condizioni  di
mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto
alla prestazione assicurativa; 
  Considerato  che  la   decretazione   d'urgenza   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  ha
determinato un  forte  impatto  sul  sistema  produttivo  del  paese,
nonche'  sulla  circolazione  veicolare,  sulla  incidenza  e   sulla
distribuzioni territoriale dei sinistri con  ricadute  sull'attivita'
assuntiva, liquidativa e gestionale delle  imprese  di  assicurazione
che  esercitano   sul   territorio   nazionale   l'assicurazione   di
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore; 
 
                               Adotta 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
   Criteri di calcolo degli incentivi per la «dinamica del costo» 
 
  1. Ai fini del calcolo dei valori degli incentivi di  cui  all'art.
5, comma 4, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre
2018, per la determinazione della «variazione  del  costo  dei  danni
alle cose» di , i costi medi sono  calcolati,  secondo  le  modalita'
descritte nell'allegato 1, facendo riferimento  ai  pagamenti  per  i
danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente  considerando
i sinistri CID dell'intero  territorio  nazionale,  per  i  quali  il
totale dei  pagamenti  sia  interno  all'intervallo  individuato  dai
percentili di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del  Provvedimento
IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli esercizi  2020
e 2021.