Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Marche»
appartenenti alla categoria «olivicoltori»,  nella  filiera  «grassi,
olii» individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui
al comma  precedente,  anche  in  caso  di  mancata  appartenenza  al
consorzio di tutela.