IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre  2018,  che
ha ricostituito la Commissione consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha integrato  l'elenco  dei
medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre  1996  n.  648,
istituito con il  provvedimento  della  CUF  sopra  citato,  mediante
l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che
possono essere utilizzati per una  o  piu'  indicazioni  terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato 4, relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento
di patologie neurologiche; 
  Ritenuto  opportuno  consentire  la   permanenza   del   medicinale
«Natalizumab» nel suddetto elenco, per la continuita' terapeutica  in
pazienti gia' in trattamento con il medicinale che hanno ottenuto una
risposta clinica soddisfacente e per il trattamento dei pazienti  nei
quali l'uso di Fingolimod sia controindicato, non sia stato tollerato
o non si sia mostrato efficace; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2020 - Stralcio verbale n. 31; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   modificare   l'indicazione   terapeutica
relativa all'inserimento del medicinale «Natalizumab» nell'elenco dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23  dicembre  1996,  n.  648  per  il
trattamento della sclerosi multipla; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella lista costituente l'allegato 4, relativa  all'uso  consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per  il
trattamento  di  patologie  neurologiche,  alla   voce   NATALIZUMAB,
l'indicazione terapeutica viene modificata come di seguito riportato: 
da: 
  e' ammesso l'utilizzo del «Natalizumab» negli adolescenti  di  eta'
compresa fra  i  dodici  ed  i  diciotto  anni  che  rientrano  nelle
caratteristiche del gruppo  B  del  Registro  Tysabri.  (Prescrizione
specialistica: Centri specialistici con schede web-based) 
a: 
  trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM effettuata di recente, nei pazienti adolescenti  di
eta' compresa fra i dodici ed i diciotto anni: 
    che sono in trattamento con  il  farmaco  e  hanno  mostrano  una
risposta clinica soddisfacente; 
    nei quali l'uso di Fingolimod sia controindicato, non  sia  stato
tollerato o non si sia mostrato efficace.