Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  nel  rispetto  delle  estensioni   di
indicazioni riportate nell'elenco medesimo. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale             dell'AIFA              al              link
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96