LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2019,  n.  165,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  3
agosto 2017, n. 129, di attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,  relativa  ai
mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento  della  normativa
nazionale alle  disposizioni  del  regolamento  UE  n.  600/2014  sui
mercati degli strumenti finanziari»  e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 1, 2 e 3, l'art. 5, commi 5 e 6 e l'art. 8, comma 1; 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies,  comma  5,  del  TUF,  come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo
25 novembre 2019, n. 165, che ha delegato la Consob ad  adottare  con
proprio regolamento, sentita l'IVASS, «le disposizioni attuative  del
comma 2, individuando altresi', a fini  di  vigilanza,  modalita'  di
accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave  prima  che  i
PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo  conto  dell'esigenza
di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati,  in  conformita'
agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate
dalla  Commissione  europea  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   n.
1286/2014»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del  decreto  legislativo
25 novembre 2019, n. 165, ai sensi del quale «Gli articoli  4-sexies,
4-septies,  4-decies,  193-quinquies  e   194-septies   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  vigenti  il  giorno  precedente
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle
misure regolamentari emanate  dalla  Consob  in  conformita'  con  il
disposto dell'art. 4-sexies, comma 5, ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo.
La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-quinquies  del
decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  adotta  le  predette
misure regolamentari, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  e)  e
dell'art. 5, comma 6,  del  presente  decreto,  secondo  principi  di
proporzionalita'  e  semplificazione,  anche   prevedendo   modalita'
elettroniche di  acquisizione  della  documentazione  necessaria  per
l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al  fine
di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza,  nel
suddetto periodo di centottanta giorni continuano  ad  applicarsi  le
vigenti  disposizioni  emanate  dalla  Consob  ai   sensi   dell'art.
4-sexies, comma 5»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, il comma 2-bis dell'art.  33,  aggiunto
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del  quale
«Nell'ambito delle  misure  di  cui  al  presente  articolo  volte  a
semplificare gli adempimenti concernenti i  contratti  finanziari  .e
assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli  articoli  4-sexies;   4-septies,   4-decies,   193-quinquies   e
194-septies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  25  novembre
2019,  n.  165,  e  le  disposizioni  regolamentari   emanate   dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato art. 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla
data del 31 dicembre 2020»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2017/653  della  Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»); 
  Viste le «Istruzioni operative per la notifica del KID dei  PRIIPs»
pubblicate il 27 dicembre 2017 sulla  base  del  regime  di  notifica
preventiva alla  Consob  dei  documenti  contenenti  le  informazioni
chiave (di seguito anche «KID»)  per  i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati (di  seguito  anche  «PRIIPs»)
previsto nel TUF ante decreto legislativo n.  165/2019  e  richiamate
dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti; 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato necessario modificare il Capo IV-bis del Titolo I della
Parte  II  del  Regolamento  Emittenti  al  fine  di  conformare   le
disposizioni ivi contenute al nuovo quadro normativo delineatosi  nel
TUF a seguito delle modifiche apportate dal  decreto  legislativo  25
novembre 2019, n. 165, con  particolare  riferimento  all'abrogazione
dell'obbligo  di  notifica  preventiva  alla  Consob  del   documento
contenente le informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati; 
  Considerato, dunque,  necessario  prevedere  una  nuova  disciplina
concernente le modalita' di accesso da parte della Consob ai KID  per
i PRIIPs prima che gli stessi siano commercializzati  in  Italia  che
tenga conto dell'esigenza «di contenimento degli oneri per i soggetti
vigilati»  prevista  dall'art.  4-sexies,  comma  5,  del  TUF,  come
modificato dal citato decreto  legislativo  n.  165/2019  e  che  sia
dettata «anche  prevedendo  modalita'  elettroniche  di  acquisizione
della documentazione necessaria per l'assolvimento» delle funzioni di
vigilanza da parte della Consob, in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2019; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  Regolamento  Emittenti,
pubblicato in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione
illustrativa  che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento; 
  Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni. 
  1. Nella Parte II, Titolo I, del  Regolamento  Emittenti,  il  Capo
IV-bis e' modificato come segue: 
    A.  nell'art.  34-bis.1,  al  comma  1,  lettera  b),  le  parole
«4-decies del Testo  Unico»  sono  sostituite  dalle  parole  «5  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni
chiave per i prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e  assicurativi
preassemblati»; 
    B. all'art. 34-bis.2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai KID  da
parte della Consob»; 
      b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi: 
  «1. Gli ideatori di  PRIIPs  rendono  accessibili  elettronicamente
alla Consob i KID relativi ai prodotti dagli stessi ideati  che  sono
commercializzati  in  Italia  nei  confronti  degli  investitori   al
dettaglio secondo le modalita' specificate dalla Consob con  apposite
istruzioni operative. 
  2. L'obbligo di cui al comma 1 e' assolto  prima  dell'avvio  della
commercializzazione dei prodotti. 
  3. L'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob  i
documenti  contenenti   le   informazioni   chiave   per   i   PRIIPs
commercializzati in Italia si applica anche alle versioni riviste del
KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.»; 
      c) i commi 4 e 5 sono abrogati.