Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La presente delibera  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Essa
entra in vigore il 1° gennaio 2021. 
  2. Fermo restando quando previsto dal  comma  1,  gli  ideatori  di
PRIIPs, fino al 31 dicembre 2021, possono non assolvere gli  obblighi
di cui all'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti,  come  modificato
dalla presente delibera, procedendo alla notifica  dei  KID  e  delle
versioni riviste degli stessi ai sensi dell'art. 16  del  regolamento
delegato (UE) 2017/653,  come  disciplinata  dall'art.  34-bis.2  del
Regolamento Emittenti nel testo previgente alla presente delibera. 
  3. La presente delibera si applica agli ideatori di PRIIPs  per  le
commercializzazioni in Italia dei prodotti  avviate  dal  1°  gennaio
2021 e agli ideatori di PRIIPs che  a  partire  dalla  medesima  data
pubblicano sul proprio sito internet  versioni  riviste  dei  KID  ai
sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                                Il Presidente: Savona