Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2. Fermo restando quando previsto dal comma 1, gli ideatori di PRIIPs, fino al 31 dicembre 2021, possono non assolvere gli obblighi di cui all'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, come modificato dalla presente delibera, procedendo alla notifica dei KID e delle versioni riviste degli stessi ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653, come disciplinata dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti nel testo previgente alla presente delibera. 3. La presente delibera si applica agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2021 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. Roma, 15 dicembre 2020 Il Presidente: Savona