LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»); Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo»; Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 2-bis, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformita' alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF; Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, lettera a), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob puo', nell'ambito delle sue competenze, «chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza»; Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»); Ritenuto necessario per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'art. 4-sexies del TUF, disporre di dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito «PRIIPs») commercializzati in Italia; Valutate le osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione della Consob dei dati strutturati, in risposta alla consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, avviata in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa; Delibera: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente delibera si intendono per: a) «regolamento (UE) n. 1286/2014»: il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; b) «regolamento delegato (UE) n. 2017/653»: il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti; c) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; d) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIPs»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; e) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014; f) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; g) «dati strutturati dei PRIIPs»: informazioni attinenti ai PRIIPs rese disponibili in formato machine readable.