LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «TUF»); 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 1, del TUF, ai  sensi
del quale «la Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti
designate ai sensi dell'art. 4, numero 8), del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che  il
medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di  PRIIP
e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,
anche  mediante  i  rispettivi  poteri  di  vigilanza,  d'indagine  e
sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni  e  conformemente  a
quanto disposto dal presente articolo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 2-bis,  del  TUF,  ai
sensi  del  quale  la  Consob,  in  conformita'   alle   attribuzioni
individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i  poteri  di
vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF; 
  Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, lettera a), del  TUF,
contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai  sensi  del  quale  la
Consob puo', nell'ambito delle sue competenze, «chiedere  a  chiunque
la comunicazione di dati e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti,  che
possano  essere  pertinenti  ai  fini  dell'esercizio  della  propria
funzione di vigilanza»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/653  della  Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «regolamento emittenti»); 
  Ritenuto  necessario  per  la  Consob,  ai  fini  di  un   efficace
espletamento delle funzioni  di  vigilanza  alla  medesima  conferite
dall'art. 4-sexies del TUF, disporre di dati strutturati relativi  ai
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di
seguito «PRIIPs») commercializzati in Italia; 
  Valutate le osservazioni pervenute in tema di messa a  disposizione
della Consob dei dati strutturati,  in  risposta  alla  consultazione
sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, avviata in data
30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente delibera si intendono per: 
    a) «regolamento  (UE)  n.  1286/2014»:  il  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014
relativo  ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; 
    b)  «regolamento  delegato  (UE)  n.  2017/653»:  il  regolamento
delegato  della  Commissione  dell'8  marzo  2017  che   integra   il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo  ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda  la
presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei  documenti
contenenti le informazioni  chiave  e  le  condizioni  per  adempiere
l'obbligo di fornire tali documenti; 
    c)  «prodotto  d'investimento   al   dettaglio   e   assicurativo
preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3),
del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    d)   «ideatore   di   prodotti   d'investimento   al    dettaglio
preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIPs»: un soggetto  di
cui all'art. 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    e) «KID»: il documento contenente le informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    f) «investitore al dettaglio  in  PRIIP»:  un  cliente  ai  sensi
dell'art. 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
    g) «dati  strutturati  dei  PRIIPs»:  informazioni  attinenti  ai
PRIIPs rese disponibili in formato machine readable.