Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. 2. Gli obblighi di cui all'art. 2 si applicano agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2022 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. 3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli ideatori di PRIIPs che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dall'art. 34-bis.2 del regolamento emittenti come modificato dalla delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, applicano dal 1° gennaio 2021 l'art. 2, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, lettera a) con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), della presente delibera. Roma, 15 dicembre 2020 Il Presidente: Savona