Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. La presente delibera  e'  pubblicata  nel  sito  internet  della
Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra
in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si  applica  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022. 
  2. Gli obblighi di cui all'art. 2 si  applicano  agli  ideatori  di
PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate  dal
1° gennaio 2022 e  agli  ideatori  di  PRIIPs  che  a  partire  dalla
medesima data pubblicano sul proprio sito internet  versioni  riviste
dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. 
  3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e  2,  gli  ideatori  di
PRIIPs che dal  1°  gennaio  2021  adempiono  gli  obblighi  previsti
dall'art. 34-bis.2 del regolamento emittenti  come  modificato  dalla
delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, applicano dal 1° gennaio 2021
l'art. 2, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, lettera a) con riferimento
alle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), della  presente
delibera. 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                                Il Presidente: Savona