Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «servizio di ricondizionamento, logistica e noleggio di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilita' nonche' dei dispositivi medici sterili»: servizio di fornitura in noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attivita' di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito; b) «servizio di ricondizionamento e logistica di dispositivi tessili, materasseria, indumenti ad alta visibilita' nonche' dei dispositivi medici sterili»: servizio periodico di ritiro degli articoli da processare per successive attivita' di lavaggio, sanificazione, sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e consegna degli articoli trattati presso il sito servito. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2020 Il Ministro: Costa