Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  «servizio  di  ricondizionamento,  logistica  e  noleggio  di
dispositivi tessili,  materasseria,  indumenti  ad  alta  visibilita'
nonche' dei dispositivi medici sterili»:  servizio  di  fornitura  in
noleggio di prodotti e servizio periodico di ritiro degli articoli da
processare  per  successive  attivita'  di  lavaggio,  sanificazione,
sterilizzazione, laddove necessaria, riparazione, laddove necessaria,
stiratura,  piegatura,  confezionamento  e  consegna  degli  articoli
trattati presso il sito servito; 
    b) «servizio di  ricondizionamento  e  logistica  di  dispositivi
tessili, materasseria, indumenti  ad  alta  visibilita'  nonche'  dei
dispositivi medici  sterili»:  servizio  periodico  di  ritiro  degli
articoli  da  processare  per  successive  attivita'   di   lavaggio,
sanificazione,  sterilizzazione,  laddove  necessaria,   riparazione,
laddove necessaria, stiratura, piegatura, confezionamento e  consegna
degli articoli trattati presso il sito servito. 
  Il presente decreto entra in vigore dopo  centoventi  giorni  dalla
relativa pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 9 dicembre 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa