IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          per l'attuazione e il coordinamento delle misure 
                     di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica Covid-19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato  dichiarato,  per  sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19 e; 
    del 29 luglio 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
    del 7 ottobre 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure  di
potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto che, ai sensi del comma 1 del  citato  art.  122  del  citato
decreto-legge   n.    18/2020,    il    Commissario    straordinario,
nell'esercizio dei compiti assegnati, si puo'  avvalere  di  soggetti
attuatori e di societa' in house; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visto il decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  disciplinante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art.  20,
che  prevede  l'istituzione  del  servizio  nazionale   di   risposta
telefonica per la sorveglianza sanitaria; 
  Considerato, in particolare, che il comma  1  del  citato  art.  20
prevede che «il Ministero della salute attiva un  servizio  nazionale
di supporto telefonico e telematico alle persone  risultate  positive
al virus  SARS-Cov-2,  che  hanno  contatti  stretti  o  casuali  con
soggetti risultati positivi o  che  anno  ricevuto  una  notifica  di
allerta attraverso l'applicazione "Immuni"  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili
per caricare il codice chiave in presenza di un caso di  positivita'.
A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati  di  positivita'  al
virus  SARS-Cov-2  sono  resi  disponibili   al   predetto   servizio
nazionale, anche  attraverso  il  Sistema  tessera  sanitaria  ovvero
tramite sistemi di interoperabilita'»; 
  Considerato che il medesimo art.  20  prevede,  altresi',  che  «Il
Ministro   per   la    salute    puo'    delegare    la    disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al Commissario straordinario per l'emergenza di  cui  all'art.  122
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio
decreto»; 
  Visto il decreto in data 30 ottobre 2020 con cui il Ministro  della
salute ha  delegato,  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni,  al
Commissario straordinario la  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento del suddetto servizio e ha  previsto  il  trasferimento
alla contabilita' speciale dello stesso Commissario delle risorse  di
cui al medesimo articolo; 
  Visto  il  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,  e  successive
modifiche e integrazioni, recante misure urgenti per la funzionalita'
dei sistemi di  intercettazioni  di  conversazioni  e  comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in  materia  di  ordinamento  penitenziario,
nonche' disposizioni integrative e di  coordinamento  in  materia  di
giustizia civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
l'introduzione del sistema di  allerta  COVID-19,  e  in  particolare
l'art 6 che ha disciplinato il predetto sistema; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive   modificazioni   e   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  3
giugno 2020, denominato «Modalita' tecniche per il coinvolgimento del
Sistema tessera sanitaria ai fini  dell'attuazione  delle  misure  di
prevenzione nell'ambito  delle  misure  di  sanita'  pubblica  legate
all'emergenza COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  l'8
giugno 2020; 
  Visto il decreto 3 giugno 2020 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144, attuativo dell'art.  6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernente la  trasmissione
da parte degli operatori sanitari tramite il Sistema TS dei  dati  al
Sistema di allerta Covid-19; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Considerato che il citato decreto ministeriale del 3  giugno  2020,
ha previsto la  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati da  parte
del Ministero della salute in qualita' di titolare degli stessi; 
  Visto il documento di valutazione di impatto di cui al citato  art.
6, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  il  quale,  tra
l'altro, prevede i dati che l'operatore sanitario comunica tramite il
Sistema tessera sanitaria alla piattaforma di cui al citato  art.  6,
comma 1 del medesimo decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con il provvedimento n. 273 del  17  dicembre
2020, ai sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)
2016/679; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini della presente ordinanza si intende per: 
    a) «assistito», l'assistito SSN o SASN; 
    b) «Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica», il
Commissario di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    c) «CUN» codice univoco nazionale, generato dal Sistema  TS,  che
identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test; 
    d) «Decreto 3/6/2020», il decreto 3  giugno  2020  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, attuativo dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.
28, concernente la trasmissione da  parte  degli  operatori  sanitari
tramite il Sistema TS dei dati al Sistema di allerta COVID-19; 
    e) «Immuni», il Sistema di allerta COVID-19 previsto dall'art.  6
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 costituito dalla applicazione
mobile (App) e dalla componente di backend, la cui titolarita' e' del
Ministero della salute; 
    f) «medici», i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e  i  medici
SASN; 
    g)  «operatore  sanitario»,  l'operatore  del   Dipartimento   di
prevenzione della ASL autorizzato ad accedere al Sistema TS nonche' i
supervisori degli operatori telefonici del call center Immuni; 
    h) operatore telefonico: operatore che risponde  al  servizio  di
cui all'art 20 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020; 
    i) OTP «One Time Password», ovvero il codice  monouso  di  durata
temporale limitata e in nessun  modo  riconducibile  all'interessato,
presente sull'interfaccia dell'applicazione  Immuni,  e  che  compare
all'interno di «Impostazioni» -› «Segnala la positivita'»; 
    j) «Portale del Sistema TS», il portale www.sistemats.it; 
    k) «Sistema TS», il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni; 
    l) «SAR», il Sistema di accoglienza  della  regione  o  provincia
autonoma attraverso il quale le  strutture  sanitarie  trasmettono  i
dati verso il Sistema TS; 
    m) «SSN», il Servizio sanitario nazionale; 
    n) «SASN», il Servizio di assistenza sanitaria per  il  personale
navigante; 
    o) «test», test molecolare per l'accertamento  della  positivita'
al virus SARS-Cov-2, ovvero altre tipologie di  test  successivamente
riconosciute dal Ministero  della  salute  per  l'accertamento  della
positivita'; 
    p) «struttura sanitaria», struttura sanitaria  pubblica,  privata
convenzionata con il SSN o privata accreditata con il SSN  presso  la
quale e' stato eseguito il test; 
    q) «TS-CNS», tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni; 
    r) «call center Ministero salute», il numero 1500; 
    s)  «call  center  Immuni»,  il  numero  800912491  gestito   dal
Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica.