Art. 2 Istituzione del servizio di risposta telefonica 1. Per la realizzazione del servizio di cui all'art 20 del decreto-legge n 137 del 28 ottobre 2020, si dispone di ampliare gli attuali servizi e funzionalita' forniti dal call center del Ministero della salute e dal call center per il supporto tecnico di Immuni. 2. I call center di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni: a. il call center del Ministero della salute (1500) fornira' informazioni e indicazioni sui comportamenti in caso di positivita' o con contatti a rischio; b. il call center di Immuni (800912491) fornira' supporto allo sblocco del codice OTP di Immuni in caso di positivita'. 3. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento dei dati personali, nomina il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica quale responsabile del trattamento dei predetti dati, ai fini di cui al comma 2, lettera b. 4. I due call center di cui al comma 2 interagiscono fra loro, onde consentire al cittadino di ricevere le informazioni e il supporto necessari senza dover chiamare due numeri di telefono. Il servizio telefonico non sostituira' gli operatori sanitari dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL attualmente deputati allo sblocco di Immuni, ma integrera' l'attivita' degli stessi. 5. I call center potranno trasferire reciprocamente le chiamate. 6. Il servizio di supporto allo sblocco puo' essere svolto solo a seguito dell'esito positivo di un test presso una struttura sanitaria, e previo invio da parte delle regioni e delle province autonome all'assistito del CUN. Il servizio potra' essere svolto agli assistiti risultati positivi che hanno effettuato il test presso una struttura privata a condizione che la stessa struttura sia collegata alla piattaforma regionale di riferimento e alimenti regolarmente e tempestivamente i dati relativi agli esiti dei test.