Art. 2 
 
                      Istituzione del servizio 
                       di risposta telefonica 
 
  1. Per  la  realizzazione  del  servizio  di  cui  all'art  20  del
decreto-legge n 137 del 28 ottobre 2020, si dispone di  ampliare  gli
attuali servizi e funzionalita' forniti dal call center del Ministero
della salute e dal call center per il supporto tecnico di Immuni. 
  2. I call center di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni: 
    a. il call center del  Ministero  della  salute  (1500)  fornira'
informazioni e indicazioni sui comportamenti in caso di positivita' o
con contatti a rischio; 
    b. il call center di Immuni (800912491)  fornira'  supporto  allo
sblocco del codice OTP di Immuni in caso di positivita'. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento dei dati personali, nomina il  Commissario  straordinario
per l'emergenza epidemiologica quale responsabile del trattamento dei
predetti dati, ai fini di cui al comma 2, lettera b. 
  4. I due call center di cui al comma 2 interagiscono fra loro, onde
consentire al cittadino di ricevere le  informazioni  e  il  supporto
necessari senza dover chiamare due numeri di  telefono.  Il  servizio
telefonico non sostituira' gli operatori sanitari dei Dipartimenti di
prevenzione delle ASL attualmente deputati allo sblocco di Immuni, ma
integrera' l'attivita' degli stessi. 
  5. I call center potranno trasferire reciprocamente le chiamate. 
  6. Il servizio di supporto allo sblocco puo' essere svolto  solo  a
seguito  dell'esito  positivo  di  un  test  presso   una   struttura
sanitaria, e previo invio da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome all'assistito del CUN. Il servizio potra' essere svolto agli
assistiti risultati positivi che hanno effettuato il test presso  una
struttura privata a condizione che la stessa struttura sia  collegata
alla piattaforma regionale di riferimento e alimenti  regolarmente  e
tempestivamente i dati relativi agli esiti dei test.