Art. 6 Trasmissione del CUN agli assistiti 1. I SAR comunicano il CUN ai dati di contatti forniti dall'assistito: a. mediante SMS al numero di cellulare. In caso di minore, si fa riferimento al numero del cellulare del genitore; b. mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica; c. mediante altri canali predisposti dalla regione o provincia autonoma. 2. Per le regioni e province autonome che non dispongono di un sistema centralizzato di comunicazione degli esiti dei test agli assistiti, il sistema TS, su specifica richiesta delle medesime regioni e province autonome, potra' provvedere alla comunicazione all'assistito del CUN ai dati di contatto di cui all'art 3 comma 1 con le modalita' definite nel disciplinare tecnico.