Art. 6 
 
                 Trasmissione del CUN agli assistiti 
 
  1.  I  SAR  comunicano  il  CUN  ai  dati   di   contatti   forniti
dall'assistito: 
    a. mediante SMS al numero di cellulare. In caso di minore, si  fa
riferimento al numero del cellulare del genitore; 
    b. mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica; 
    c. mediante altri canali predisposti dalla  regione  o  provincia
autonoma. 
  2. Per le regioni e province autonome  che  non  dispongono  di  un
sistema centralizzato di comunicazione  degli  esiti  dei  test  agli
assistiti, il sistema  TS,  su  specifica  richiesta  delle  medesime
regioni e province autonome,  potra'  provvedere  alla  comunicazione
all'assistito del CUN ai dati di contatto di cui all'art  3  comma  1
con le modalita' definite nel disciplinare tecnico.