Art. 9 Modalita' di attivazione 1. Le funzionalita' di cui alla presente ordinanza verranno attivate per fasi successive, in funzione della disponibilita' della piattaforma regionale o provinciale di raccolta degli esiti di positivita', delle modalita' di contatto con gli assistiti e delle tempistiche di realizzazione dei webservices fra i sistemi applicativi.