Art. 9 
 
                      Modalita' di attivazione 
 
  1.  Le  funzionalita'  di  cui  alla  presente  ordinanza  verranno
attivate per fasi successive, in funzione della disponibilita'  della
piattaforma regionale  o  provinciale  di  raccolta  degli  esiti  di
positivita', delle modalita' di contatto con gli  assistiti  e  delle
tempistiche  di  realizzazione  dei   webservices   fra   i   sistemi
applicativi.