IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento; Visto il decreto del 13 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 2020, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 13 luglio 2020, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato; Decreta: Art. 1 1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.