Art. 3
Funzionamento dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio adotta annualmente e aggiorna periodicamente,
anche in relazione ai risultati dei suoi lavori, un proprio programma
delle attivita' che individua, in particolare:
a) i temi da approfondire in via prioritaria ai fini della
promozione, della diffusione e dell'efficace attuazione del lavoro
agile nelle amministrazioni pubbliche;
b) le fonti informative di carattere scientifico, le basi dati
statistiche e i sistemi informativi necessari per supportare
l'esercizio delle competenze dell'Osservatorio stesso;
c) le specifiche iniziative di rilevazione, studio, analisi e
approfondimento tecnico-metodologico in materia di lavoro agile da
realizzare e i risultati previsti.
2. Ai fini della adozione del proprio programma di attivita' e,
piu' in generale, dello svolgimento dei compiti assegnati,
l'Osservatorio puo' prevedere iniziative di consultazione, audizioni
e altre forme di partecipazione dei principali portatori di
interesse, in modo da promuoverne la valorizzazione dei contributi
rispetto all'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni. Ai
fini dello svolgimento delle sue attivita', l'Osservatorio puo'
operare, in relazione agli specifici ambiti individuati nel proprio
programma, in gruppi di lavoro, costituiti anche informalmente sotto
il coordinamento della Commissione tecnica.
3. Le riunioni dell'Osservatorio, della Commissione tecnica e dei
gruppi di lavoro si svolgono, di norma, con modalita' telematiche. La
partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
4. I risultati dell'attivita' dell'Osservatorio, oltre ad essere
promossi, discussi e approfonditi nell'ambito della «Conferenza
nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche» di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera e), sono periodicamente diffusi
attraverso i canali della comunicazione istituzionale, mediante la
realizzazione di una specifica sezione del sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica.