Art. 2 
 
Modifiche agli  elenchi  di  cui  all'allegato  20  del  decreto  del
  Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della
salute 20 dicembre 2020, come integrate dall'art. 1, ai movimenti  da
e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  si  applica
la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco  E
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2020. 
  2. A decorrere dal 24 dicembre 2020,  ai  movimenti  da  e  per  la
Repubblica di San Marino si applica la disciplina  prevista  per  gli
Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato  20  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.