Art. 2 Modifiche agli elenchi di cui all'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 1. Fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dall'art. 1, ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. 2. A decorrere dal 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.