Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano fino al 6 gennaio
2021. Le disposizioni di cui all'art.  2  si  applicano  fino  al  15
gennaio 2021. 
  3. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2020 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Di Maio 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.