Art. 3 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano fino al 6 gennaio 2021. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano fino al 15 gennaio 2021. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli _______ Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.