Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 gennaio 2021. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2443