IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300    e    successive    modifiche    e    integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modifiche e integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere f)  ed
f-bis) del predetto art. 48; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni («Disposizioni per
la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -
finanziaria 2007»), con cui sono state confermate, per gli anni  2007
e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa  farmaceutica
assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione  del  consiglio
di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di
chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla
deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento
alle  regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di
equivalenza  degli  effetti  economico-finanziari  per  il   Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione,
nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei
medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario
nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%,
come da determina dell'AIFA del 30 dicembre 2005 ed  il  mantenimento
delle predette misure  sino  ad  integrale  copertura  del  disavanzo
accertato per il  2006,  previa  verifica  da  effettuarsi  entro  il
termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui
sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed
al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n.
662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita'
2014»), dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende
farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di
usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1 comma  796,  lettera
g) della legge 296/2006, della riduzione di prezzo del  5%,  disposta
con determina del 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA n. 1859/2019  del  20  dicembre  2019  («Procedure  di
pay-back 5% - Anno 2019», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 302 del 27 dicembre 2019, la quale ne ha regolamentato,
per l'anno 2019, la relativa procedura, specificando i  prezzi  delle
specialita' medicinali rispetto alle  quali  le  aziende  intendevano
avvalersi  della  sospensione  del  5%,  nonche'   i   prezzi   delle
specialita' medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione  del
5%; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  2162/2020  del   9   gennaio   2020
(«Aggiornamento e sostituzione dell'allegato n. 2 alla  determina  n.
1859/2019 del 20 dicembre 2019, concernente: "Procedura pay-back 5% -
Anno 2019"»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -
n. 9 del 13 gennaio 2020; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2020, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendono  avvalersi  della  sospensione
del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 296/2006,
nonche' dei prezzi delle specialita' medicinali delle aziende che non
manifestano la detta volonta' ovvero che, pur avendo  manifestato  la
stessa, non procedono poi al versamento del dovuto  in  favore  delle
regioni; 
  Dato atto che, ai fini della suddetta  determinazione  dei  prezzi,
anche per il procedimento di  cui  all'anno  2020  le  differenze  di
prezzo tra prodotti  uguali  o  analoghi  cui  eventualmente  indotte
dall'applicazione del pay-back 5%  non  costituiscono  variazioni  di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    - la legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 («Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa») e successive  modifiche  e
integrazioni; 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,  n.
184  («Regolamento  sull'accesso  ai  documenti  amministrativi»)   e
successive modifiche e integrazioni; 
    - il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  e  integrazioni
per   l'accesso   ai    documenti    amministrativi    e    per    la
dematerializzazione; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% 2020, pubblicata sul portale AIFA in data 30  novembre
2020,  con  cui  le  aziende  farmaceutiche  sono  state  invitate  a
collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  16,00  della  medesima   data,
attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA
Front-End dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti  per
i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della  riduzione
del prezzo  del  5%  per  le  specialita'  medicinali  a  fronte  del
versamento (pay-back) del relativo  controvalore  su  appositi  conti
correnti indicati dalle singole Regioni,  fissandone  le  tempistiche
per la partecipazione al procedimento; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - 2020, pervenute all'AIFA fino alla data del 11 dicembre
2020; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla PEC dedicata fino al 23 dicembre 2020; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  per  l'anno  2020
(allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2. In funzione della applicazione della  predetta  metodologia,  e'
approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art.  8,
comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  successive  modifiche  e
integrazioni   («Interventi   correttivi   di   finanza    pubblica»)
classificati in classe A e H,  (e,  quindi,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1°
gennaio 2021, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli
rideterminati successivamente a tale data) e  dei  medicinali  per  i
quali, per il periodo 1° gennaio  -  31  dicembre  2020,  in  ragione
dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la  riduzione  del  prezzo
del 5% di cui alla determina AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA  applicati  a
fronte  della  loro  erogazione  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale,  altresi'  comprensivi  della  riduzione  prevista   dalla
determina AIFA del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe H sono prezzi massimi  di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto Servizio  sanitario  nazionale  applicati  a  fronte
della loro erogazione a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,
altresi' comprensivi della riduzione prevista  dalla  determina  AIFA
del 3 luglio 2006.