Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 marzo 2021, ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7  marzo  1996,  n.
108, come  modificato  dal  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  i
tassi riportati  nella  tabella  indicata  all'art.  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.